In materia di fusione societaria, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’applicazione del principio di neutralità fiscale di cui all’art. 172 co. 1 e 2 del TUIR per il quale l’operazione si configura non suscettibile di generare componenti positivi o negativi di reddito né in capo alla società incorporata o fusa, né in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione.
In particolare, viene chiarito che:
- a prescindere dalle modalità di valutazione dei beni ammortizzabili adottate nel bilancio della società incorporante o risultante dalla fusione;
- il loro valore fiscale post fusione è in ogni caso pari a quello ereditato sulla base del valore fiscale che i medesimi cespiti avevano ante fusione in capo alla società incorporante.
In merito, poi, al valore residuo ancora ammortizzabile, l’Agenzia delle Entrate precisa che, laddove la società incorporante avesse già operato sui beni acquisiti in sede di fusione eventuali ammortamenti dedotti ai fini fiscali, il valore fiscale dei beni acquisiti deve essere considerato, oltre che al netto degli eventuali ammortamenti già dedotti ai fini fiscali dalle incorporate in esercizi precedenti, anche al netto degli ammortamenti già dedotti ai fini fiscali dalla stessa incorporante.