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A decorrere dal 1.1.2021 sarà obbligatorio l’utilizzo del nuovo tracciato della fattura elettronica via SdI (facoltativo dallo scorso 1° ottobre). In considerazione delle numerose novità, che interessano, in modo particolare, i codici “TipoDocumento” e “Natura”, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida alla compilazione dei file XML – pubblicata, nella sua prima stesura, il 23.11.2020, in concomitanza con una versione aggiornata delle specifiche tecniche –, che fornisce chiarimenti anche in tema di esterometro. Di seguito si riportano alcune delle indicazioni contenute nel documento.

In presenza di un’operazione soggetta a reverse charge, il cessionario o committente, ricevuta la fattura dal fornitore, può procedere all’integrazione “elettronica” dell’imposta, utilizzando uno dei nuovi codici “TipoDocumento” da TD16 a TD19. Qualora il cedente o prestatore, con riferimento alla medesima operazione, emetta una nota di credito nei confronti del cessionario o committente, quest’ultimo potrà integrare la stessa “utilizzando la medesima tipologia di documento” trasmessa al Sistema di Interscambio per l’integrazione della prima fattura ricevuta, ma “indicando gli importi con segno negativo”.

Utilizzando l’esempio proposto dalla guida dell’Agenzia delle Entrate, si ipotizzi che un for-nitore residente in uno Stato UE emetta una fattura per una cessione intracomunitaria, per un importo, non imponibile, pari a 200,00 euro e che il cliente italiano integri elettronicamente il documento utilizzando il codice TD18 e riportando, oltre al suddetto imponibile, un’imposta pari a 44,00 euro. Qualora il fornitore emettesse, successivamente, una nota di credito per un importo pari a 20,00 euro, il cessionario nazionale potrebbe, a sua volta, generare un documento elettronico con codice TD18, evidenziando un imponibile di 20,00 euro e IVA per 4,00 euro, entrambi con segno negativo.

Successivamente all’introduzione dei nuovi codici “TipoDocumento”, ci si era domandati se fosse divenuto obbligatorio procedere, dal prossimo 1.1.2021, all’integrazione delle fatture attraverso il Sistema di Interscambio. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il cessionario o committente può tuttora integrare manualmente il documento ricevuto. Tuttavia, nel caso in cui non si procedesse all’integrazione elettronica mediante SdI, l’operazione non sarebbe inserita nelle bozze precompilate dei registri IVA che verranno elaborate dal prossimo anno dall’Agenzia delle Entrate.

L’Amministrazione finanziaria chiarisce, inoltre, che l’integrazione elettronica nel reverse charge “esterno” è facoltativa ed alternativa alla presentazione dell’esterometro. L’utilizzo dei codici TD17 (integrazione o autofattura per acquisto di servizi dall’estero), TD18 (integrazione per acquisto di beni intracomunitari) o TD19 (integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 co. 2 del DPR 633/72) consente, infatti, di evitare la compilazione e relativa trasmissione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere. Tale adempimento risulta, quindi, ancora obbligatorio per i soggetti che procedono ad integrare manualmente le fatture.

Nel caso in cui si desideri sanare l’acquisto di beni o servizi con dichiarazione d’intento per importi superiori al plafond disponibile, per l’emissione dell’autofattura in formato elettronico occorrerà utilizzare il codice “TipoDocumento” TD21, avendo cura di indicare:

  • nel campo “CedentePrestatore”, i dati di colui che emette l’autofattura;
  • nel campo “Data” della sezione “DatiGenerali”, la data “di effettuazione dell’operazione di regolarizzazione”, che deve comunque rientrare nell’annualità in cui si è verificato lo splafonamento;
  • l’ammontare che eccede il plafond e la relativa imposta;
  • la fattura di riferimento, nel campo 2.1.6 (“DatiFattureCollegate”), qualora venga emessa una diversa autofattura per ogni fornitore; è consentita, tuttavia, l’emissione di un unico documento riepilogativo, con indicazione, in un allegato all’autofattura, dei dati delle fatture di riferimento e dei nominativi dei diversi fornitori.

Con riferimento al nuovo codice “Natura” N2.1, utilizzabile in caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi non soggette a IVA per carenza del requisito di territorialità, l’Agenzia chiarisce che relativamente alle operazioni di cui all’art. 21 co. 6-bis lett. a) del DPR 633/72, (cessione di beni a soggetto passivo debitore in altro Stato membro UE), oltre al suddetto codice dovrà essere riportata la dicitura “inversione contabile” nel campo 2.2.1.16.2 del blocco “AltriDatiGestionali”.

Nella guida viene inoltre precisato che il codice N6.9 (“inversione contabile – altri casi”), va utilizzato in caso di nuove tipologie soggette a inversione contabile non presenti negli elenchi attualmente previsti. L’Amministrazione finanziaria sottolinea come tale codifica non debba essere adoperata per le prestazioni a committente UE per le quali occorre utilizzare il codice N2.1 (si veda sopra).