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Il 1° maggio 2016 è entrato in vigore il regolamento UE n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il Nuovo Codice Doganale dell’Unione (CDU), dove è stata inserita una nuova regolamentazione delle modalità relative all’introduzione delle merci nel territorio doganale UE, alla loro presentazione in dogana e alla disciplina della custodia temporanea.

L’utilizzo dei Corridoi controllati, basato sulla nuova disciplina dettata dagli articoli 139 e 148 del CDU, prevede che le merci terze introdotte nel territorio doganale dell’UE vengano presentate in dogana immediatamente al loro arrivo all’ufficio doganale designato e, dopo essere state dichiarate per la custodia temporanea nel luogo di arrivo, prese in carico dal titolare autorizzato della struttura di deposito per la custodia temporanea per poi essere trasferite alla struttura di deposito per la custodia temporanea del luogo dove sono destinate.

L’art. 148 CDU disciplina l’autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la temporanea custodia. È previsto che, previa autorizzazione della dogana, il titolare di un’autorizzazione alla custodia temporanea possa spostare le merci terze tra diverse strutture di deposito, a condizione che non vi sia un incremento del rischio di frode.

Gli articoli 148 CDU e 118 Reg. (UE) n. 2446/2015 richiedono che:

  • lo spostamento tra diverse strutture di deposito avvenga sotto la responsabilità di un’autorità doganale;
  • tale spostamento sia disciplinato da un’unica autorizzazione rilasciata ad un operatore AEOC (Operatore Economico Autorizzato);
  • se lo spostamento avviene tra strutture di temporanea custodia autorizzate con diversi provvedimenti in capo a titolari diversi, tale movimentazione possa essere autorizzata solo se i titolari degli impianti interessati sono AEOC.

Secondo il nuovo disciplinare, per ottenere l’autorizzazione ad operare nell’ambito dei Fast corridor, è richiesto che ai Gestori dei magazzini di TC (Temporanea Custodia) sia stato concesso lo status di soggetto AEOC. Tuttavia, considerata l’emergenza di assicurare la continuità delle attività, per tutto il 2019 sarà possibile operare anche in assenza del predetto requisito.

In caso di fast corridor su strada la procedura descritta è applicabile se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • merci condizionate in container;
  • Gestore TC di partenza e destinazione avente status AEOC;
  • Nodo logistico di destinazione con presidi di altre Amministrazioni per attuare i medesimi controlli previsti al punto di ingresso. In alternativa il Gestore del viaggio garantisce che per le merci da inoltrare nel corridoio non siano richiesti controlli da altre Amministrazioni o che siano già stati espletati;
  • Utilizzo da parte dei Gestori TC del Colloquio TC;
  • automezzo controllato dalla PLN (Piattaforma Logistica Nazionale) .

Nel caso di fast corridor ferroviario le condizioni sono le stesse previste per il fast corridor su strada a cui si aggiungono la connessione ferroviaria continua tra nodo logistico portuale e nodo logistico di destinazione, e da parte del Gestore del viaggio la garanzia di monitoraggio dei container inoltrati nel Corridoio controllato in proprio oppure servendosi dei servizi SILF (Sistema Informativo Logistico Ferroviario).

Per quanto riguarda gli Uffici doganali, sia quello di partenza sia quello di destinazione verificano che il Gestore TC, titolare dell’autorizzazione di cui all’art. 148 del Regolamento UE sopracitato, sia responsabile di:

  • garantire che le merci in custodia temporanea non siano sottratte alla vigilanza doganale;
  • adempiere agli obblighi risultanti dal magazzinaggio delle merci in custodia temporanea;
  • il periodo complessivo tra l’introduzione del magazzino di TC di arrivo e il periodo di giacenza nel magazzino di TC di destinazione non superi i 90 giorni.

Nel caso in cui le merci non possano essere mantenute in custodia temporanea, il o i titolari dei magazzini informano senza indugio le autorità doganali al fine di consentire l’adozione di tutte le misure necessarie per regolarizzare la situazione di tali merci (articoli 197, 198 e 199 del CDU).

Inoltre, gli Uffici doganali di partenza e destinazione devono verificare che il Gestore TC abbia presentato idonea garanzia a copertura dei diritti doganali gravanti sulla merce introdotta nei magazzini TC. Il titolare del magazzino TC di partenza deve inoltre estendere tale garanzia anche alle merci inoltrate nel Corridoio controllato fino alla relativa assunzione in carico da parte del magazzino TC di destinazione.

L’utilizzo dei Corridoi controllati presenta una serie di agevolazioni e vantaggi tra i quali: decongestione delle aree portuali, riduzione dei tempi di permanenza dei container nel porto con conseguente risparmio sui costi, riduzione dei tempi di percorrenza, maggior sicurezza grazie ai controlli documentali e al monitoraggio fisico del flusso delle merci, digitalizzazione del processo, possibilità per le aziende di integrare gli adempimenti doganali con le proprie procedure logistiche aziendali.