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Il provv. Agenzia delle Entrate del 27.11.2020 n. 365557 ha esteso l’utilizzo del modello F24 al pagamento dell’imposta di registro e dell’imposta sulle donazioni per taluni atti registrati presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Per effetto del provvedimento in esame, dal 7.12.2020, nei casi di registrazione degli atti presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate, sarà possibile utilizzare il modello F24 per:

  • il pagamento dei tributi (es. imposta di registro, ipotecaria e catastale) e dei relativi interessi, sanzioni e accessori dovuti per la registrazione degli atti formati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, di cui al DPR 131/86;
  • il versamento dell’imposta sulle donazioni, di cui all’art. 2 co. 47 del DL 262/2006 (conv. L. 286/2006) e al DLgs. 346/90.

Nulla cambia, invece, per il versamento dell’imposta di registro e dell’imposta sulle donazioni dovute per gli atti dei pubblici ufficiali, che vengono registrati telematicamente utilizzando il modello unico informatico (MUI), attraverso la piattaforma SISTER.

Viene previsto un periodo transitorio, in cui il modello F24 si affiancherà al modello F23:

  • fino al 30.6.2021, sarà ancora possibile utilizzare il modello F23, secondo le attuali modalità;
  • a partire dall’1.7.2021, sarà possibile utilizzare solo il modello F24.

I versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate sono effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento indicato nell’atto stesso.

Per effettuare il versamento con il modello F24 delle somme in esame, a partire dal 7.12.2020, con la ris. dell’Agenzia delle Entrate del 2.12.2020 n. 76 sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

  • “1560”, denominato “ATTI PUBBLICI – Imposta di registro”;
  • “1561”, denominato “ATTI PUBBLICI – Sanzione pecuniaria imposta di registro – Ravvedimento”;
  • “1562”, denominato “ATTI PUBBLICI – Imposta di bollo”;
  • “1563”, denominato “ATTI PUBBLICI – Sanzione imposta di bollo – Ravvedi-mento”;
  • “1564”, denominato “ATTI PUBBLICI – Interessi”;
  • “1565”, denominato “ATTI PUBBLICI – Imposta ipotecaria”;
  • “1566”, denominato “ATTI PUBBLICI – Imposta catastale”;
  • “1567”, denominato “ATTI PUBBLICI – Tassa ipotecaria”;
  • “1568”, denominato “ATTI PUBBLICI – Sanzione imposte ipotecarie e catastali – Ravvedimento”;
  • “1569”, denominato “Imposta sulle donazioni”;
  • “1570”, denominato “Sanzione imposta sulle donazioni – Ravvedimento”.

Per effettuare il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate in relazione alla registrazione degli atti pubblici, devono essere utilizzati i vigenti codici tributo di seguito indicati, appositamente ridenominati:

  • “A196”, ridenominato “ATTI PUBBLICI – ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – Imposta di registro – Somme liquidate dall’ufficio”;
  • “A197”, ridenominato “ATTI PUBBLICI – ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – Sanzione Imposta di registro – Imposta sulle donazioni – Somme liquidate dall’ufficio”;
  • “A146”, ridenominato “ATTI PUBBLICI – ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI – Imposta di bollo – Somme liquidate dall’ufficio”;
  • “A148”, ridenominato “ATTI PUBBLICI – ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI – Sanzione Imposta di bollo – Somme liquidate dall’ufficio”;
  • “A152”, ridenominato “ATTI PUBBLICI – ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI – Interessi – Somme liquidate dall’ufficio”;
  • “A140”, ridenominato “ATTI PUBBLICI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI – Imposta ipotecaria – Somme liquidate dall’ufficio”;
  • “A141”, ridenominato “ATTI PUBBLICI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI – Imposta catastale – Somme liquidate dall’ufficio”;
  • “A142”, ridenominato “ATTI PUBBLICI – SUCCESSIONI – Tassa ipotecaria – Somme liquidate dall’ufficio”;
  • “A149”, ridenominato “ATTI PUBBLICI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI – Sanzioni Imposte e tasse ipotecarie e catastali – Somme liquidate dall’ufficio”;
  • “A151”, ridenominato “ATTI PUBBLICI – ATTI PRIVATI – SUCCESSIONI – Tributi speciali e compensi – Somme liquidate dall’ufficio”.

È stato inoltre istituito il nuovo codice tributo “A198”, denominato “Imposta sulle donazioni – Somme liquidate dall’ufficio”.

La risoluzione precisa che le spese di notifica relative ai suddetti avvisi sono versate con il vigente codice tributo “9400 – Spese di notifica per atti impositivi”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno di formazione dell’atto, nel formato “AAAA”.

In caso di versamenti derivanti da avvisi di liquidazione, occorre riportare negli appositi campi il “codice ufficio”, il “codice atto” e l’“anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), indicati nell’atto emesso dall’ufficio.