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Il provv. dell’Agenzia delle Entrate del 23.11.2020 n. 360494 ha modificato le disposizioni attuative della disciplina che regola la disapplicazione delle sanzioni in materia di prezzi di trasferimento nel caso in cui il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità dei prezzi praticati all’interno del gruppo internazionale a quelli di libera concorrenza (art. 1 co. 6 del DLgs. n. 471/97).

Ai fini della disapplicazione delle sanzioni, il contribuente deve:

  • indicare nella dichiarazione di essere in possesso della documentazione in esame (ciò avviene con la barratura della casella posta nel rigo RS106 del modello REDDITI SC, o nel rigo RS42 del modello REDDITI SP);
  • in sede di verifica, consegnare la suddetta documentazione all’Agenzia delle Entrate.

I documenti sono rappresentati, come in passato:

  • dal Masterfile, riguardante il gruppo societario nel suo complesso;
  • dalla Documentazione Nazionale, riguardante la singola società.

Rispetto al passato, tuttavia, cambia la struttura dei documenti, i quali devono riportare informazioni più dettagliate rispetto, ad esempio, ai beni immateriali, all’attività di ricerca e sviluppo, nonché alle politiche infragruppo relative ai c.d. “servizi a basso valore aggiunto” (es. servizi amministrativi, legali, contabili).

È inoltre previsto che il Masterfile e la Documentazione Nazionale siano sottoscritti dal legale rappresentante o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale, da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Le nuove regole si applicano a partire dal periodo d’imposta 2020 (e riguardano, quindi, i documenti da predisporre, e le dichiarazioni da presentare, nel 2021).