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Con la risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate del 15.4.2020 n. 105, l’Ufficio ha fornito chiarimenti in merito al soggetto che può acquisire il credito fiscale corrispondente alla detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la risposta all’interpello sopracitata che una società facente parte della rete di imprese cui partecipa la società che realizza interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti che danno diritto alla detrazione prevista dall’art. 1 co. 344 – 349 della L. 296/2006 può acquisire, ai sensi dell’art. 14 co. 2-ter e 2-sexies del DL 63/2013 (conv. L. 90/2013), il credito fiscale corrispondente alla detrazione, a nulla rilevando l’attività effettivamente svolta dall’istante (nel caso di specie, realizzazione di piattaforme web).

Ove il cessionario riconosca al soggetto cedente un corrispettivo per l’acquisto del credito inferiore al credito d’imposta acquisito, il cessionario rileva contabilmente un componente positivo di reddito, pari alla differenza tra valore nominale del credito acquisito e corrispettivo pagato per l’acquisto dello stesso.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale componente di reddito costituisce una sopravvenienza attiva, che concorre alla formazione del reddito imponibile, ai sensi dell’art. 88 del TUIR, nell’esercizio in cui il credito è stato acquisito.