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Il DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. decreto “liquidità”), recante misure tese a fronteggiare l’emergenza derivante dall’epidemia da COVID-19, prevede anche importanti novità, temporanee, in materia di riduzione del capitale per perdite e di finanziamenti dei soci.

Ai sensi dell’art. 6 del DL 8.4.2020 n. 23, a decorrere dal 9.4.2020 e fino al 31.12.2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro quest’ultima data, non si applicano gli artt.:

  • 2446 co. 2 e 3 e 2482-ter co. 4, 5 e 6 c.c., ovvero le previsioni dettate in tema di riduzione del capitale sociale di spa e di srl di importo superiore ad un terzo ma senza incidere sul minimo legale, per le quali è lasciato intatto il solo obbligo di convocare l’assemblea con funzione informativa e nell’ottica della adozione degli “opportuni provvedimenti”;
  • 2447 e 2482-bis c.c., ovvero le previsioni dettate in tema di riduzione del capitale sociale di spa e di srl di importo superiore ad un terzo con incidenza sul minimo legale.

Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c., in relazione alle ipotesi di cui agli artt. 2447 e 2482-bis c.c.

L’art. 8 del DL 8.4.2020 n. 23 ha stabilito che i finanziamenti erogati dai soci alle società tra il 9.4.2020 (data della sua entrata in vigore) ed il 31.12.2020 non sono assoggettati alla disciplina di cui agli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.

Di conseguenza, a prescindere dalla situazione economico-finanziaria delle società, per i finanziamenti erogati dai soci in questo arco temporale, il relativo rimborso non è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e resta fermo anche se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società.