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Data l’emergenza epidemiologica derivante dal Covid-19 e il correlato periodo di crisi, le imprese internazionali dovranno elaborare nuove strategie e valutare bene l’impatto economico di tale fenomeno, allo scopo di determinare correttamente le politiche societarie relative ai prezzi di trasferimento infragruppo.

A livello domestico le disposizioni in materia di transfer price sono contenute nell’art. 110, comma 7 del TUIR dove è previsto che “i componenti del reddito derivanti da operazioni con società  non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 31-quater del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n.600”.

Per valutare correttamente le transazioni economiche e commerciali infragruppo si fa riferimento al noto “principio di libera concorrenza”, ex art. 9 modello Ocse di convenzione (c.d. arm’s length principle), in base al quale il prezzo stabilito nelle transazioni commerciali intercorse tra imprese appartenenti ad uno stesso Gruppo deve corrispondere al prezzo che sarebbe stato convenuto tra imprese indipendenti per transazioni simili o identiche sul libero mercato.

La ricerca delle “imprese comparabili” operanti in un determinato mercato di riferimento, operazione necessaria per il confronto delle politiche di transfer pricing adottate dall’azienda rispetto a quelle di soggetti terzi indipendenti, deve essere effettuata tenendo conto delle funzioni, dei rischi e degli assets impiegati dai terzi indipendenti, i quali devono essere similari a quelli delle entità coinvolte nella transazione in verifica.

Nel nuovo contesto economico di riferimento, fortemente influenzato dal Covid-19, particolare attenzione deve essere posta nella redazione del c.d. “set documentale” sui prezzi di trasferimento, in quanto i singoli mercati di riferimento italiani ed esteri potrebbero aver subito forti contrazioni negative, impattando sensibilmente sui risultati economici e di conseguenza determinando una rivalutazione dei principali indicatori di performance (es. Ros. Roe, …).

La comunità internazionale ha affrontato i potenziali profili di regressione macroeconomica, con evidente impatto sulle politiche correlate alla determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo come indicato nel documento dell’Ocse “Coronavirus: the world economy at risk” diramato in data 2.03.2020. Le imprese multinazionali che scambiano beni e/o servizi oltrefrontiera, dovranno rivedere sia la catena di distribuzione (c.d. supply chain) che il proprio modello di business tenendo in considerazione la contingente emergenza sanitaria. A tal proposito si rende necessario quindi rivalutare anche il set documentale predisposto dal contribuente per supportare la politica aziendale sui prezzi di trasferimento infragruppo, introdotto nel nostro ordinamento dall’articolo 26 del D.L. 78/2010.

In conformità alle disposizioni previste dall’articolo 3, comma 2, D.M. 14.05.2018 dovranno essere adeguatamente delineati gli impatti del Coronavirus sulle politiche di transfer pricing infragruppo, analizzati sulla base delle seguenti direttrici:

  • termini contrattuali delle operazioni;
  • funzioni svolte da ciascuna delle parti coinvolte nelle operazioni, considerando i beni strumentali utilizzati e i rischi assunti, inclusi il modo in cui queste funzioni si collegano alla generazione del valore all’interno del gruppo multinazionale al quale le parti appartengono, le circostanze che caratterizzano l’operazione e le consuetudini di settore;
  • caratteristiche dei beni ceduti e dei servizi prestati;
  • circostanze economiche delle parti e le condizioni di mercato in cui esse operano;
  • strategie aziendali perseguite dalle parti.

Dovrà in ultimo anche essere analizzata la perdita di esercizio conseguita dalle singole imprese, eventualmente derivante dalla contrazione delle vendite e del volume d’affari determinata dall’emergenza epidemiologica.

A tal proposito, secondo quanto previsto dalle linee guida Ocse nella versione di luglio 2017, è previsto che nel caso in cui un’impresa associata realizzi costantemente perdite, mentre il gruppo multinazionale nel complesso risulti in attivo, sarà necessario esaminare con particolare attenzione la questione dei prezzi di trasferimento.

Le imprese associate, allo stesso modo delle imprese indipendenti, potranno sostenere perdite effettive dovute ad elevati costi di avviamento, condizioni economiche sfavorevoli, inefficienze o altri motivi commerciali.

Non sempre la politica sui prezzi di trasferimento è riconducibile a fenomeni di pianificazione fiscale aggressiva ma può invece essere determinata da particolari emergenze e cause di forza maggiore derivanti da situazioni particolarmente negative dal punto di vista economico.