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Il nuovo DPCM emanato dal Governo il 26 aprile 2020, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.108 del 27 aprile 2020, nel disciplinare la fase 2 delle misure di contrasto e di contenimento dell’epidemia da Covid-19 ha attribuito particolare importanza alla riapertura delle attività rivolte all’export. In questo contesto, la qualifica di operatore economico autorizzato (AEO) può costituire un’opportunità per migliorare la catena di approvvigionamento di molte realtà aziendali e rispondere in questo modo alle attuali esigenze sanitarie.

La nuova fase 2 avviata il 4 maggio u.s. comporta sotto il profilo doganale maggiori controlli sulle merci in entrata nel nostro Paese, profili di sicurezza più elevati, una minore capacità dei varchi doganali di partenza e di destinazione di accogliere le merci e una ridotta disponibilità al confronto in contraddittorio per effetto delle nuove misure di sicurezza personale. In tale contesto, assumerà un ruolo sempre più importante la qualifica di operatore AEO (Authorized Economic Operator) che consente minori contatti e controlli fisici con gli operatori.

La disciplina relativa all’operatore AEO, art. 38 del Codice Doganale Unionale (CDU), prevede due tipologie differenti di autorizzazioni (anche cumulabili tra loro (AEO full) ottenendo così i benefici connessi ad entrambe):

– l’AEO semplificazione doganale (cd. AEOC), che consente di ottenere i benefici e le semplificazioni previsti dalla normativa doganale;

– l’AEO sicurezza (AEOS), che consente di ottenere le agevolazioni in materia di sicurezza.

La qualifica AEO rappresenta l’occasione per ripensare il rapporto con l’Autorità doganale in chiave più snella e rapida, con minori scambi documentali ed evitando il contatto fisico.

Inoltre, si ricorda, la possibilità di “autovalutazione” riconosciuta dall’art. 185 del CDU per gli AEOC. Sulla base di tale articolo, le autorità doganali possono, su richiesta, autorizzare un AEOC a svolgere determinate formalità doganali di solito di esclusiva competenza delle stesse autorità, come determinare l’importo dei dazi all’importazione e all’esportazione dovuti, e a svolgere alcuni controlli sotto vigilanza doganale.

Da ultimo, non può escludersi che agli operatori in possesso della qualifica AEO venga riconosciuto nelle prossime settimane una procedura più rapida rispetto a quelle attualmente previste per l’importazione di dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e di dispositivi medici riferite senza distinzione a tutti gli operatori economici.

Lo Studio assiste le aziende nell’ottenimento dell’autorizzazione AEO attraverso un approccio metodologico che deriva dell’esperienza pratica maturata dai professionisti nel confronto con l’Autorità Doganale per il cui approfondimento si rimanda alla brochure presente in Appendice.

 Appendice: AEO_Zagarese&Associati_brochure