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Dopo l’intervento del Presidente del Consiglio del 10 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.97 del 11 aprile 2020 il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 10 aprile 2020, che riportiamo in Appendice, con il quale sono state prorogate le misure precedentemente adottate in materia di spostamenti per il contenimento del contagio epidemiologico da COVID-19, mentre sotto il profilo delle riaperture è stata disposta una nuova lista di attività ritenute essenziali.
Le misure del presente Decreto entrano in vigore a partire da oggi, 14 aprile.

Nel seguito riportiamo un breve excursus del Decreto in oggetto.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha annunciato nella serata del 10 aprile 2020, durante la conferenza stampa, di aver firmato il DPCM che proroga fino al 3 maggio 2020 i provvedimenti in materia di spostamenti fin qui adottati per il contenimento dell’epidemia sanitaria da Corona Virus, disponendo anche un elenco più ampio delle attività ritenute essenziali e quindi oggetto di riapertura da oggi.
Nella nuova lista di codici attività (codici Ateco) che possono riprendere la produzione ci sono le attività di realizzazione di: fertilizzanti e prodotti chimici per l’agricoltura, utensileria manuale, legno e sughero (esclusi i mobili) articoli in paglia e materiali da intreccio, Pc e periferiche. Altre attività che potranno ripartire da oggi sono quelle di riparazione e manutenzione di aerei e treni, le attività legate alla cura e alla manutenzione del paesaggio e le attività dirette alla realizzazione di opere idrauliche. Con la riapertura delle cartolerie riparte inoltre il commercio all’ingrosso, compreso quello di carta e cartone. Per i call center si precisa invece che le attività sono consentite solo «in entrata», per le risposte alle chiamate degli utenti per informazioni o per trattare con i clienti per assistenza o reclami. Resta ferma la possibilità per le imprese non incluse nell’elenco di cui al presente DPCM di presentare apposita comunicazione di riapertura al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, qualora l’attività sia funzionale ad assicurare la continuità delle filiere di approvvigionamento delle attività ritenute essenziali, nonché delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali indicati nell’allegato al Decreto.Il Prefetto sentito il Parere della regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga non sussistano le condizioni per la prosecuzione dell’attività.
Si ricorda che fino all’adozione dell’eventuale provvedimento di sospensione da parte del Prefetto, l’attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

Sono oggetto di proroga le disposizioni relative:
• alla predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente.
• allo svolgimento dell’attività previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio.
In Appendice si riporta, inoltre, la lista della attività ritenute essenziali contenuta nel DPCM approvato il 10 aprile dal Consiglio dei Ministri.

Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia ha adottato ieri 13 Aprile un’ordinanza per gestire al meglio la riapertura delle attività ritenute essenziali previste DPCM del 10 aprile 2020, tra le misure adottate dall’ordinanza si ricorda che:
• tutte le attività produttive ammesse, industriali, commerciali sia al dettaglio che all’ingrosso, e di servizi, incluse quelle bancarie e assicurative, devono essere espletate nel rispetto, per i dipendenti, del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14.3.2020 e che lo Spisal esercita la funzione di vigilanza sull’applicazione del protocollo;
• in tutte le attività economiche e sociali è raccomandato il controllo da parte dei responsabili dell’attività della temperatura corporea dei presenti, con obbligo di allontanamento di coloro che presentano una temperatura superiore a 37,5 gradi.

Si riporta in Appendice l’ordinanza della Regione Veneto che entra in vigore da oggi 14 aprile e sarà efficace fino al prossimo 4 maggio.

Appendice:

Ordinanza Regione Veneto 13 Aprile 2020

DPCM 10 aprile 2020