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L’art. 177 co. 2 del TUIR disciplina l’operazione di “scambio” di partecipazioni mediante conferimento.

Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell’art. 2359 co. 1 n. 1 c.c. (ovvero lo incrementa in virtù di un obbligo statutario o di legge), sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento. Rileva, quindi, l’iscrizione in contabilità delle partecipazioni ricevute dal soggetto conferitario per individuare la plusvalenza del conferente.

Il principio di diritto Agenzia delle Entrate 28.7.2020 n. 10 ha chiarito che, nel caso in cui vi siano i presupposti oggettivi e soggettivi che rendono applicabile al conferimento di partecipazioni il regime derogatorio di “realizzo controllato” di cui all’art. 177 co. 2 del TUIR, questa disposizione è “applicabile ex se”, senza possibilità per il conferente di scegliere il regime ordinario di “realizzo al valore normale” di cui all’art. 9 del TUIR.

Qualora utilizzando il criterio di determinazione del corrispettivo di cui all’art. 177 co. 2 del TUIR si realizzi in capo al conferente una minusvalenza fiscale, invece che una plusvalenza, scattano la disapplicazione del criterio speciale di determinazione del “corrispettivo del conferimento” e il conseguente ripristino del criterio generale di determinazione al “valore normale” di cui all’art. 9 del TUIR.

Il co. 2-bis dell’art. 177 del TUIR estendo il regime del “realizzo controllato” anche in caso di conferimento di partecipazioni non di controllo.

Attraverso questa disposizione, infatti, il regime del realizzo controllato trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

  • le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
  • le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 28.7.2020 n. 229 considera escluso dall’ambito di applicazione del regime del c.d. “realizzo controllato” di cui all’art. 177

  1. 2-bis del TUIR il conferimento in una newco delle partecipazioni in una società Alfa detenute da due coniugi, i quali rispettivamente possiedono il 17% e il 13% del suo capitale sociale.

Il riferimento della norma al soggetto “conferente”, infatti, porta a ritenere che “la volontà del legislatore sia quella di favorire la costituzione di holding esclusivamente unipersonali per la detenzione di partecipazioni qualificate”.