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Con la risposta a interpello 11.12.2019 n. 512, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei compensi per attività di lavoro autonomo svolta in Italia da un soggetto poi trasferitosi in Spagna; i compensi, seppur relativi a un periodo d’imposta in cui il professionista era residente in Italia, sono percepiti nel periodo d’imposta successivo, in cui il professionista è fiscalmente non residente.

L’art. 25 co. 1 del DPR 600/73 prevede che sui compensi di lavoro autonomo corrisposti a “soggetti residenti” si applichi una ritenuta del 20% a titolo di acconto. Diversamente, ai sensi del successivo co. 2, se i compensi sono corrisposti a “soggetti non residenti” deve essere operata una ritenuta a titolo d’imposta del 30%, la quale però non opera per i compensi corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

L’Amministrazione finanziaria ricorda che le modalità di determinazione del reddito di lavoro autonomo sono governate dal principio di cassa e le condizioni per la corretta tassazione dei compensi in oggetto vanno valutate con riferimento al periodo d’imposta di incasso.

Considerato che, in tale ultimo periodo, il professionista è divenuto non residente ai fini della normativa fiscale italiana, secondo l’Agenzia troverebbe applicazione la ritenuta a titolo d’imposta del 30% prevista dal co. 2 dell’art. 25 del DPR 600/73, anziché quella a titolo d’acconto del 20%.