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L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle modalità di imputazione del reddito della società di persone nel caso in cui, nel corso dell’anno, sia posta in essere una cessione di quote in favore del socio d’opera, che quindi diviene socio di capitale, con variazione delle quote di partecipazione agli utili e alle perdite.

A norma dell’art. 5 co. 2 del TUIR “le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta”.

Il riferimento normativo alla “data anteriore al periodo d’imposta”, posto in relazione all’atto pubblico o alla scrittura privata autenticata, è volto, secondo l’Agenzia, ad evitare arbitraggi nell’imputazione del reddito della società tra i soci, ottenuti con la modifica delle quote di partecipazione agli utili, avente decorrenza dal periodo d’imposta in corso.

Nel caso di specie, l’atto di “trasformazione” del socio d’opera in socio di capitali, con modifica delle quote di partecipazione agli utili (e alle perdite) del vecchio socio d’opera, è stato stipulato il 21.10.2019; conseguentemente, sempre ad avviso dell’Agenzia, il reddito 2019 deve essere imputato ai soci secondo le “vecchie” percentuali di partecipazione agli utili e alle perdite, utilizzate con riferimento ai redditi 2018.