La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 12.12.2019 n. 519 ha descritto la disciplina fiscale applicabile, rispettivamente, ai buoni-corrispettivo “monouso” e ai buoni-corrispettivo “multiuso”.
Ciò che assume rilevanza, ai fini della qualificazione come “monouso” o “multiuso” di un buono-corrispettivo è la certezza o meno, al momento dell’emissione del buono, del trattamento ai fini IVA attribuibile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi (ossia la certezza in merito alla territorialità dell’operazione e la natura, la qualità, la quantità dei beni, nonché l’imposta applicabile alla cessione o prestazione).
Con riferimento ai buoni “monouso”, è stabilito che ogni trasferimento di tali buoni, precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono dà diritto, costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.
Con riferimento ai buoni “multiuso”, è stabilito che ogni trasferimento dei buoni precedente all’accettazione degli stessi come corrispettivo (o parziale corrispettivo) della cessione o prestazione a cui il buono dà diritto, non costituisce effettuazione di tale cessione o prestazione.
A titolo esemplificativo, rientrerebbero nella categoria dei buoni “multiuso” i cofanetti regalo (c.d. “smart box”) che offrono la possibilità al possessore di scegliere, nell’ambito di un paniere, uno o più servizi, soggetti ad aliquote IVA diverse (ad esempio, soggiorno presso strutture alberghiere, guida di un’automobile sportiva, lezioni di equitazione).
Ai fini delle imposte dirette, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli oneri sostenuti dalla società per l’acquisto di “buoni corrispettivo” o “voucher” da omaggiare ai propri clienti rientrano nell’art. 1 co. 1 lett. e) del DM 19.11.2008, vale a dire nell’ambito della categoria “residuale” delle spese di rappresentanza.