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L’art. 11 della L. 3.5.2019 n. 37 (legge europea 2018), in vigore dal 26.5.2019, ha modificato la disciplina relativa al regime IVA per i servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia.

In base alla disciplina previgente, era previsto il regime di non imponibilità IVA per i servizi accessori alle importazioni, nel rispetto della duplice condizione che:

  • esse rientrassero nel novero delle “piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile” (direttive 2006/79/CE e 2009/132/CE);
  • i corrispettivi dei servizi accessori avessero concorso alla formazione della base imponibile IVA in Dogana (art. 69 del DPR 633/72) e che la stessa non fosse stata assoggettata all’imposta.

L’art. 11 della legge europea 2018 elimina il termine “piccole” riferito alle spedizioni in importazione nonché il riferimento al carattere “non commerciale” delle stesse.

È, inoltre, espunta la limitazione del beneficio della non imponibilità sui servizi accessori in importazione alle sole “spedizioni di valore trascurabile”.

Di conseguenza, il regime di non imponibilità IVA di cui trattasi potrà considerarsi applicabile rispetto ai servizi accessori inclusi nel valore in Dogana dei beni in importazione.

Una ulteriore modifica prevista dall’art. 11 della legge europea 2018 stabilisce che il regime di non imponibilità IVA per i servizi di trasporto e spedizione dei beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché per i trasporti di beni in importazione, sia ora applicabile a prescindere dal fatto che i relativi corrispettivi siano stati assoggettati ad IVA in Dogana, come richiedeva la norma previgente.

È sufficiente, nella nuova disciplina, che i corrispettivi relativi alle predette operazioni risultino inclusi nella base imponibile IVA dell’operazione (esportazione, transito, temporanea importazione, importazione).