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La risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate 9.1.2019 n. 1 ha fornito chiarimenti in merito alla corretta imputazione temporale dei premi corrisposti ai dipendenti alla luce dell’estensione del principio di derivazione rafforzata (art. 83 del TUIR) ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.

Nel caso di specie, una parte del bonus veniva determinata e corrisposta ai dipendenti nell’esercizio successivo a quello oggetto di valutazione della performance dei dipendenti (2017).

Ad avviso dell’Amministrazione finanziaria:

  • laddove tale componente della retribuzione avesse natura di accantonamento dal punto di vista contabile, il bonus sarebbe fiscalmente indeducibile dal reddito d’impresa nell’esercizio oggetto di valutazione della performance (2017) anche per i soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata; anche in questo caso, infatti, trovano applicazione le disposizioni che limitano il riconoscimento fiscale degli accantonamenti (art. 2 co. 1 lett. a) n. 1 del DM 3.8.2017);
  • viceversa, laddove la componente non avesse natura di accantonamento dal punto di vista contabile, il bonus, imputato nel Conto economico relativo all’eser­cizio oggetto di valutazione (2017), sarebbe fiscalmente deducibile nel medesimo periodo d’imposta.