Secondo la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 15.11.2019 n. 488, ai fini della validità dell’esercizio dell’opzione per il consolidato fiscale nazionale ai sensi dell’art. 119 del TUIR, la dichiarazione integrativa presentata, entro il termine di 90 giorni, può validamente correggere omissioni o errori di una precedente dichiarazione tempestivamente presentata.
L’opzione per il regime del consolidato fiscale nazionale deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate con il modello REDDITI SC presentato nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione (art. 119 co. 1 lett. d) del TUIR).
Essa deve essere effettuata congiuntamente da ciascuna controllata e dall’ente o società controllante, sicché si determinano tante opzioni per coppie quante sono le società controllate che esercitano la facoltà, fermo restando che, in caso di opzione con più di una controllata, il consolidato cui partecipa la società consolidante resta uno soltanto, confluendovi i risultati fiscali di tutte le consolidate.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la dichiarazione integrativa presentata, entro il termine di 90 giorni, per correggere omissioni o errori di una precedente dichiarazione tempestivamente presentata si sostituisce a quella originaria, così rimuovendo, in tale breve “finestra temporale”, l’infedeltà dichiarativa.
In sostanza, l’opzione per il consolidato fiscale, già correttamente comunicata entro il termine di presentazione del modello REDDITI, può essere considerata confermata anche con riferimento alla società consolidata che risulta inserita nella dichiarazione integrativa presentata nei 90 giorni, in quanto la medesima “si sostituisce a quella originaria”.
In questo caso, non occorre, quindi, applicare l’istituto della c.d. “remissione in bonis”, ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DL 16/2012.