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L’Agenzia delle Dogane, con la nota n. 181512 di recente pubblicazione, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla nuova nozione doganale id esportatore.

Il Reg. 2446/2015, così come modificato dal Reg. 1063/2018, definisce “esportatore”: la persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione che ha la facoltà di decidere e ha deciso che le merci devono uscire da tale territorio doganale; quando tale definizione non si applica, qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione che è parte del contratto in virtù del quale le merci devono uscire da tale territorio doganale.

Nei casi in qui, pertanto, l’operatore economico non sia stabilito nell’Unione europea, come nei casi di contratti con condizioni di vendita ex works o in presenza di operazioni effettuate da un rappresentante fiscale, per poter vincolare le merci al regime di esportazione sarà necessario individuare, quale esportatore, una persona stabilita nell’Ue che è parte del contratto in virtù del quale i beni devono uscire da tale territorio.

A tal proposito, la Commissione europea ha rimarcato che soggetti come il vettore, lo spedizioniere o altri possono assumere la qualifica di esportatore, a condizione che siano stabiliti nel territorio doganale unionale e accettino di assumere tale ruolo (punto 4, all. A, linee guida export “Definition of Exporter”).

Di conseguenza, nelle transazioni commerciali aventi ad oggetto merci destinate all’estero con resa ex works, in cui il potere di decidere che i beni devono uscire dal territorio comunitario appartiene all’acquirente stabilito in un Paese terzo, ovvero nelle operazioni realizzate da una società extracomunitaria per tramite del proprio rappresentante fiscale nazionale, né il primo né il secondo soggetto possono assumere, ai fini doganali, la veste di esportatore e figurare nelle dichiarazioni di esportazione, non essendo stabiliti nell’Ue.

Viene a crearsi dunque uno scostamento tra la nozione di esportatore ai fini doganali e quella ai fini IVA, dato che nella casella 2 del DAU compare un soggetto diverso (es. il vettore) da colui che si è creato plafond a seguito della cessione (ad esempio il cedente nazionale nelle vendite con consegna ex works o il rappresentante fiscale del soggetto extra-Ue).

Con la nota in commento, l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che “l’indicazione, nel campo 2 della dichiarazione doganale di esportazione, del numero EORI dello spedizioniere o del vettore che abbiano accettato di assumere il ruolo rilevante ai fini doganali di esportatore non ha tuttavia, per questi ultimi, implicazioni di natura fiscale”.

Ne deriva che la fattura emessa a fronte di una cessione all’esportazione assume rilevanza ai fini della determinazione dello status di esportatore abituale e concorre alla formazione del plafond IVA in capo al cedente ovvero al rappresentante fiscale, anche se nella dichiarazione doganale di esportazione, lo stesso non figura come esportatore.

Per dimostrare l’uscita delle merci dal territorio doganale dell’Ue, occorre tuttavia indicare nel campo 44 della dichiarazione, in presenza di operazioni ex works, la partita IVA del cedente e gli estremi della fattura non imponibile emessa dallo stesso, mentre nelle esportazioni realizzate da società extra-Ue tramite il proprio rappresentante fiscale, il codice documento 02YY.

Se l’indicazione nel campo 2 del DAU del codice EORI del soggetto che ha assunto il ruolo di esportatore non rileva ai fini fiscali, assume tuttavia rilevanza ai fini doganali.

Costui, infatti, anche se non risulta essere proprietario della merce, è responsabile della dichiarazione, soprattutto sotto il profilo penale (es. falsa dichiarazione o prodotti dual use).

È importante chiarire chi, tra esportatore ai fini doganali ed esportatore ai fini IVA, può chiedere i certificati di origine o iniziare la pratica per lo status di esportatore autorizzato/registrato.

In conclusione, l’Ufficio, rispondendo all’ultimo quesito ah confermato che non è più consentito indicare come esportatore in una dichiarazione doganale una persona fisica o giuridica stabilita al di fuori del territorio doganale dell’Ue, fatto salvo il caso specifico del soggetto privato che trasporta le merci da esportare nei propri bagagli personali o del soggetto che vincoli le merci al regime di riesportazione.