L’art. 11 comma 6 del DM attuativo del 1° marzo 2018 stabilisce che “la scissione parziale della consolidante non modifica gli effetti derivanti dall’opzione alla tassazione di gruppo da parte della scissa, fermo restando i requisiti richiesti di cui all’art. 117, comma 1, del testo unico”.
Ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1, anche nel caso in cui la consolidante si scinda parzialmente, la tassazione di gruppo prosegue “di diritto”, fermi restando i requisiti necessari ai fini dell’efficacia dell’opzione.
Tuttavia, secondo l’Agenzia delle Entrate, quanto appena affermato sembrerebbe ritenersi valido nel limite del fatto che le partecipazioni nelle consolidate permangano nel patrimonio della consolidante-scissa, mentre la scissione parziale determinerebbe la necessità di presentare l’apposita istanza di interpello ex art. 11 comma 1 lett. b) della L. 212/2000 (per ottenere la prosecuzione del consolidato fiscale e scongiurarne quindi l’interruzione anticipata) relativamente alle controllate le cui partecipazioni vengono trasferite in capo alla “consolidante-beneficiaria” per effetto della scissione parziale.
Si ipotizzi, ad esempio, la seguente situazione:
- A controlla le società B, C, D ed E e ha optato congiuntamente con le stesse per la tassazione di gruppo;
- A procede a una scissione parziale per effetto della quale post scissione: la scissa A continua a possedere le partecipazioni in B e C, mentre le partecipazioni in D ed E vengono traslate in capo alla beneficiaria neocostituita A.1.
Inizialmente, l’Agenzia delle Entrate escludeva la possibilità di continuazione del consolidato in capo alla neocostituita A.1 con le controllate D ed E. I chiarimenti resi in occasione di Telefisco 2005 prospettavano che A continuasse la tassazione di gruppo con B e C (la scissione parziale non influisce) mentre A.1 non potesse consolidare immediatamente D ed E dovendo attendere l’esercizio successivo, in quanto A.1 non eredita tra le posizioni soggettive anche la possibilità di effettuare immediatamente il consolidato con le beneficiarie ricevute dalla scissione. Inoltre, la fuoriuscita dal consolidamento in capo ad A di D ed E produce gli effetti tipici dell’interruzione, di cui all’art. 124 del TUIR.
Con la circolare 26 settembre 2016 n. 40, l’Agenzia delle Entrate ha parzialmente cambiato indirizzo, riconoscendo che A.1 possa presentare apposita istanza di interpello ex art. 11 comma 1 lett. b) della L. 212/2000 per ottenere la prosecuzione del consolidato con le controllate le cui partecipazioni sono state trasferite nel suo patrimonio. Nella circolare medesima viene, inoltre, chiarito che:
- ove possa essere data risposta positiva all’interpello e il consolidato prosegue senza soluzione di continuità anche in capo alla “consolidante-beneficiaria della scissione”, le perdite fiscali del “consolidato ante scissione” che non sono ancora state utilizzate (c.d. “perdite residue del consolidato”) sono attribuite al “consolidato” che prosegue in capo alla “consolidante-beneficiaria della scissione” per la parte di esser che è riferibile alle consolidate di cui è stato trasferito il controllo alla beneficiaria della scissione;
- in ogni caso è da intendersi invece esclusa la possibilità, da parte della “consolidante-beneficiaria della scissione”, di utilizzare, nell’ambito del suo consolidato, le eventuali perdite fiscali generate nel consolidato originario ante scissione, qualora la beneficiaria della scissione non sia una newco, bensì una società preesistente e dotata già di una propria struttura operativa.