Il DL 14.12.2018 n. 135 (c.d. “decreto semplificazioni”), come modificato in sede di con-versione nella L. 11.2.2019 n. 12, ha esteso il divieto di fatturazione elettronica, per il 2019, a tutte le prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche. Inoltre, ha introdotto una nuova disciplina per le vendite a distanza di specifiche tipologie di prodotti elettronici, ove provenienti da Paesi extra-UE e ceduti per il tramite di un’interfaccia elettronica.
L’art. 9-bis co. 2 del DL 135/2018 estende il divieto di fatturazione elettronica di cui all’art. 10-bis del DL 119/2018 anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riferimento alle prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche.
L’art. 10-bis del DL 119/2018 dispone che, per il periodo d’imposta 2019, i soggetti passivi IVA tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria ai sensi dell’art. 3 co. 3 e 4 del DLgs. 175/2014 e del DM 1.9.2016 non possono emettere fattura elettronica con riguardo alle fatture i cui dati sono da trasmettere al Sistema Tessera sanitaria. Pertanto, tali soggetti non possono inviare al Sistema di Interscambio le fatture per le quali è già previsto l’invio dei dati al Sistema TS.
Per effetto dell’art. 9-bis co. 2 del DL 135/2018, il divieto di fatturazione elettronica di cui all’art. 10-bis del DL 119/2018 viene esteso, per il periodo d’imposta 2019, a tutte le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche, indipendentemente dalla tipologia di soggetto che le presta, ossia anche se quest’ultimo non è tenuto all’invio dei dati al Sistema TS.
L’art. 11-bis commi da 11 a 15 del DL 135/2018 introduce una nuova disciplina, ai fini IVA, per le cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC o laptop, ove facilitate dall’utilizzo di un’interfaccia elettronica, e a condizione che si tratti di:
- vendite a distanza di beni, importati da territori o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
- cessioni di beni nel territorio dell’Unione europea da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE, effettuate nei confronti di privati.
In particolare, viene stabilito che, in presenza delle condizioni sopra indicate, i suddetti beni si considerano ricevuti e ceduti dal soggetto che facilita l’operazione tramite l’interfaccia elettronica, così che quest’ultimo diviene parte della transazione.
Ai sensi dell’art. 11-bis co. 13 del DL 135/2018, si presume che:
- la persona che cede i beni tramite l’interfaccia elettronica sia un soggetto passivo;
- la persona che li acquista non sia un soggetto passivo.
Vengono previsti, inoltre, specifici obblighi a carico del soggetto che facilita le vendite tramite l’interfaccia elettronica. Nello specifico, tale soggetto è tenuto a:
- conservare la documentazione relativa alle vendite per dieci anni, decorrenti dal 31 dicembre dell’anno di effettuazione delle operazioni;
- metterla a disposizione per via elettronica alle Amministrazioni fiscali degli Stati membri, su loro richiesta.
Tale documentazione deve essere sufficientemente dettagliata da consentire alle Amministrazioni fiscali degli Sati membri in cui tali cessioni sono imponibili di verificare che l’IVA sia stata contabilizzata in modo corretto.
Infine, ai sensi dell’art. 11-bis co. 15 del DL 135/2018, il soggetto che facilita le cessioni di beni in argomento, ove sia stabilito in un Paese con il quale l’Italia non ha concluso un accordo di reciproca assistenza, deve designare un altro soggetto (intermediario) che agisca in suo nome e per suo conto.
In assenza di uno specifico termine di decorrenza, le nuove disposizioni dovrebbero considerarsi applicabili a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 135/2018, ossia a partire dal 13.2.2019.