Secondo l’Agenzia delle Entrate, il trasferimento della sede di una società in un altro Stato in regime di continuità giuridica (senza, quindi, lo scioglimento della società nello Stato di origine e la successiva ricostituzione nello Stato di destinazione) non fa venire meno la continuità del periodo di possesso della partecipazione ai fini del regime di esenzione dei dividendi previsto dall’art. 27-bis del DPR 600/73.
Il principio vale anche nei rapporti con società svizzere in virtù dell’Accordo tra Unione europea e Svizzera, che prevede un periodo di possesso della partecipazione di 2 anni: nel caso esaminato dall’interpello, la società lussemburghese titolare delle partecipazioni nella società italiana si era trasferita in Svizzera in continuità giuridica e, avendo maturato il periodo minimo di possesso (computato dalla data di acquisto della partecipazione, e non dalla data del trasferimento in Svizzera), ha così potuto beneficiare dell’esenzione da ritenuta all’atto della distribuzione dei dividendi da parte della società italiana.