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A partire dal 1° gennaio 2020 gli esportatori abituali non sono più tenuti a consegnare al fornitore le dichiarazioni di intento e, di conseguenza, è abolito l’obbligo di numerare progressivamente le stesse e di annotarle in appositi registri.

Importanti semplificazioni previste dall’articolo 12-septies del DL 34/2019 (conv. L. 58/2019) modificano quanto previsto dall’art. 1 commi 1 e 2 del DL 746/83 in riferimento all’abolizione dell’obbligo:

  • in capo all’esportatore abituale, di consegnare a ciascun fornitore la lettera di intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;
  • in capo all’esportatore abituale e ai rispettivi fornitori, di numerare progressivamente le lettere di intento nonché di annotarle in appositi registri e conservarle ai sensi dell’art. 39 del DPR 633/72;
  • in capo ai fornitori, di riepilogare nel quadro VI della dichiarazione IVA annuale i dati delle lettere di intento ricevute.

In ragione del nuovo quadro disciplinare, introdotto dal DL 34/2019, i fornitori dovranno indicare sulla fattura emessa nei confronti dell’esportatore abituale gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e non genericamente quelli della stessa.

Rimane invece invariato l’obbligo per gli esportatori abituali di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle lettere di intento.

Le novità sopra descritte troveranno applicazione a partire dal periodo d’imposta 2020. È attesa entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 34/2019 (ossia il 29 agosto 2019) l’emanazione del provvedimento attuativo che dovrà anche definire se le nuove regole potranno considerarsi applicabili anche alle dichiarazioni di intento emesse e trasmesse nel 2019 seppur con riferimento ad operazioni che saranno effettuate, senza applicazione dell’IVA, nel periodo di imposta 2020.

L’art. 12-septies del DL 34/2019 interviene anche in riferimento alla disciplina sanzionatoria, prevedendo l’irrogazione della sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta, fermo restando il versamento della stessa, in capo al cedente o prestatore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA “senza aver prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate” della lettera di intento (art. 7 comma 4-bis del DLgs. 471/97).

Rispetto alla precedente versione, non vi sono più riferimenti al ricevimento della dichiarazione d’intento da parte del fornitore, in quanto non sussiste più l’obbligo di consegna della stessa. La sanzione non si applica più in misura fissa (da 250 a 2.000 euro) ma ritorna proporzionale, come previsto prima delle novità introdotte dal DLgs. 158/2015.

Non è stato espressamente abrogato l’art. 2 comma 2 del DL 746/83, il quale sanziona soggetti passivi che “omettono di numerare, annotare o conservare le dichiarazioni rese o ricevute” a norma dell’art. 1 comma 1 lett. c) del medesimo decreto legge; tuttavia dato che dal 2020 verrà meno l’obbligo della numerazione, annotazione e conservazione delle lettere di intento trasmesse e ricevute, non dovrebbe profilarsi una condotta sanzionabile.

La sanzione potrebbe tuttavia sopravvivere nell’ipotesi in cui il fornitore non indicasse in fattura il protocollo di ricezione della dichiarazione di intento, analogamente a quanto è stato sostenuto in caso di omessa indicazione degli estremi delle lettere di intento.