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La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 19.12.2018 n. 119 ha fornito chiarimenti in merito alla corretta imputazione temporale del componente positivo di reddito derivante dall’esito di un lodo arbitrale, alla luce del principio di derivazione rafforzata ex art. 83 del TUIR.

Nel caso di specie, nel 2015 la società istante (soggetto OIC, non rientrante tra le micro imprese) aveva stipulato un contratto di appalto per la costruzione, la fornitura, l’installazione e il completamento degli interni di un immobile commerciale.

Il contratto stabiliva che le controversie derivanti dallo stesso sarebbero state risolte in conformità alle regole di arbitrato della Camera di commercio internazionale (ICC rules).

A seguito della risoluzione unilaterale del contratto operata dalla controparte, la società istante ha attivato la procedura arbitrale.

Nel corso del 2017, il Tribunale arbitrale ha riconosciuto l’illegittimità della risoluzione del contratto, quantificando il risarcimento per i danni subiti dall’istante.

Alla luce della mancata esecuzione da parte della controparte di quanto deciso dal lodo arbitrale, la società istante ha richiesto l’esecuzione del lodo, al fine di essere legittimata a procedere, poi, con l’esecuzione forzata, al sequestro dei beni necessari a soddisfare la richiesta.

Il documento OIC 15 (§ 30) stabilisce che i crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi sono iscrivibili in bilancio se sussiste “titolo” al credito, cioè se essi rappresentano effettivamente un’obbligazione di terzi verso la società.

La società istante ha evidenziato che, in base alle regole di arbitrato della Camera di commercio internazionale (ICC rules), la decisione arbitrale è vincolante per le parti.

Inoltre, come previsto dalla Convenzione di New York del 10.6.58, ogni Stato contraente deve riconoscere e dare esecuzione alle decisioni arbitrali straniere.

Nel caso di specie, il lodo arbitrale risulta definitivo e vincolante tra le parti già nell’esercizio 2017, mentre il riconoscimento è richiesto solo ai fini dell’esecuzione coattiva nei confronti della parte inadempiente.

Pertanto, la società ha rilevato contabilmente il credito verso la controparte, nonché il relativo componente positivo di reddito, nell’esercizio 2017 (in cui l’Organo arbitrale si è pronunciato).

Ai sensi dell’art. 83 co. 1 del TUIR (così come modificato dal DL 244/2016 convertito a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015), per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile diversi dalle micro imprese, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli del TUIR, “i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili” (principio di derivazione rafforzata).

Per effetto della richiamata disposizione, ai fini della determinazione del reddito imponibile, assumono rilevanza gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, così come declinato dai principi contabili (art. 2 del DM 1.4.2009 n. 48 e art. 2 del DM 3.8.2017).

Conseguentemente, devono intendersi non applicabili le regole di competenza fiscale di cui all’art. 109 co. 1 e 2 del TUIR, che, nell’assunzione dei costi e dei ricavi, pongono prevalentemente riferimento alle condizioni di certezza e oggettiva determinabilità dei componenti reddituali e alle risultanze giuridico-formali.

Con specifico riferimento al caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che, in forza del principio di derivazione rafforzata, il componente positivo di reddito derivante dal lodo arbitrale assuma rilevanza fiscale nel periodo d’imposta 2017.