Con la risposta a interpello 19.6.2019 n. 198, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti circa le operazioni esonerate dal nuovo obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, di cui all’art. 2 del DLgs. 127/2015. Ai sensi dell’art. 1 co. 1 lett. a) del DM 10.5.2019, sono escluse dalla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, almeno in fase di prima applicazione del regime di cui all’art. 2 del DLgs. 127/2015, le operazioni già esonerate dall’obbligo di certificazione fiscale ai sensi dell’art. 2 del DPR 696/96. Tra queste sono comprese, ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. oo) del DPR 696/96, anche le c.d. “vendite per corrispondenza”, ossia le operazioni nell’ambito delle quali la consegna dei beni avviene in un momento successivo rispetto al perfezionamento dell’ordine (cfr. risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 22.1.2019 n. 9). Con la ris. Agenzia delle Entrate 15.11.2009 n. 274 è stato chiarito che, ai fini IVA, sono assimilate alle vendite per corrispondenza le operazioni riconducibili al commercio elettronico indiretto, ossia le operazioni che hanno ad oggetto cessioni di beni materiali per le quali le fasi di perfezionamento del contratto e del pagamento avvengono mediante l’utilizzo di un mezzo elettronico, fermo restando l’utilizzo di mezzi tradizionali per la consegna o spedizione dei beni. Con la risposta a interpello 198/2019, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che le nuove disposizioni in materia di trasmissione dei corrispettivi non inficiano le regole generali in tema di IVA, né i chiarimenti già resi in passato. Di conseguenza, anche nell’ambito del nuovo regime disciplinato dall’art. 2 del DLgs. 127/2015, devono continuare a considerarsi validi i chiarimenti resi con la suddetta ris. 274/2009, in merito all’assimilazione del commercio elettronico indiretto alle vendite per corrispondenza. Pertanto, i corrispettivi derivanti da tali operazioni:
- non sono soggetti alla memorizzazione e trasmissione telematica, almeno in fase di prima applicazione del nuovo regime;
- devono essere annotati nel registro previsto dall’art. 24 del DPR 633/72, ferma l’istituzione, insieme allo stesso, di quello di cui al precedente art. 23 per le fatture eventualmente emesse.