Il 29 marzo 2019 scade il termine di due anni previsto dall’art. 50 del Trattato sull’Unione europea che contiene la clausola di recesso dall’Unione invocata da Theresa May in seguito al referendum consultivo tenutosi in Gran Bretagna nel giugno del 2016.
A partire da tale data tutta la normativa Ue cesserà di applicarsi al Regno Unito che diventerà, a decorrere da tale data, un Paese terzo a tutti gli effetti.
Il cosiddetto withdrawal agreement frutto della negoziazione degli scorsi due anni e contenente la disciplina di un periodo transitorio che avrebbe consentito l’estensione dell’applicazione di tutta la normativa Ue anche a Uk fino al 31 dicembre 2020, è stato bocciato dai parlamentari inglesi.
L’unico scenario che appare verosimile, in assenza di un accordo circa l’approvazione del withdrawal agreement, è che, in realtà, non converrebbe né al Regno Unito né all’Unione europea la cosiddetta “no deal Brexit” o “hard Brexit”.
Tutti gli scambi di beni che, ad oggi, sono cessioni intracomunitarie, diventeranno esportazioni e importazioni e occorrerà presentare apposite dichiarazioni doganali e corrispondere i dazi all’importazione previsti dalla tariffa doganale Ue o, viceversa, dalla tariffa doganale Uk. I controlli delle frontiere che verranno introdotti comporterebbero un notevole aggravio in termini di transit time delle merci e in termini di costi di certificati e ispezioni necessari per importare determinate categorie di merci nel Regno Unito. Bisognerebbe revisionare anche i contratti in essere tra operatori Ue e clienti e fornitori Uk per quanto riguarda le clausole incoterm in essi presenti per evitare costi imprevisti associati a oneri doganali e standard di conformità dei prodotti.
Inoltre, gli accordi di libero scambio che l’Ue ha concluso con numerosi Paesi terzi, non saranno più applicabili al Regno Unito, né gli operatori economici Ue che si approvvigionano di materie prime o componenti Uk potranno considerare originari tali beni ai fini del calcolo dell’origine preferenziale quando si trovano a dover esportare in un Paese che con l’Ue ha concluso un FTA. Le autorizzazioni doganali rilasciate dalle autorità britanniche (fra cui anche l’AEO – operatore economico autorizzato) non saranno più validamente spendibili in Ue e viceversa.
Per poter importare nel Regno Unito sarà necessario un codice EORI Uk in quanto il codice EORI Ue non sarà più valido in Uk e, inoltre, vi è la possibilità che un’entità stabilita in Uk non potrà in futuro presentare dichiarazioni doganali nell’Ue in qualità di dichiarante (e viceversa).
Dato che gli scambi con l’Uk saranno al di fuori dell’ambito di applicazione territoriale della Direttiva IVA (2006/112/CE), non vi saranno più le cessioni intracomunitarie tra Ue e Uk e, pertanto, l’IVA sugli acquisti non potrà più essere assolta attraverso il meccanismo del reverse charge ma dovrà essere liquidata nella dichiarazione doganale di importazione in Uk o Ue e riscossa in dogana.