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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 13.6.2019 n. 192, ha confermato i chiarimenti contenuti nella circ. 17.12.2013 n. 35, precisando che l’art. 60 co. 7 del DPR 633/72, il quale consente al cessionario o committente di poter esercitare il di-ritto alla detrazione della maggiore imposta accertata in capo al cedente o prestatore, trova applicazione anche nel caso in cui l’accertamento si riferisca all’IVA dovuta all’importazione. La neutralità dell’IVA viene solitamente garantita dal meccanismo della rivalsa e dal diritto all’esercizio della detrazione (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 31.5.2019 n. 176), così che il tributo possa gravare sui consumatori finali e non sui soggetti passivi. Come chiarito in passato (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 17.12.2013 n. 35), sebbene l’art. 60 del DPR 633/72 paia riferirsi alle ordinarie modalità di funzionamento del tributo, che prevedono che il cedente/prestatore operi la rivalsa dell’IVA accertata e il cessionario/committente ne eserciti la detrazione, la norma può trovare applicazione anche laddove quest’ultimo proceda direttamente al versamento. Il principio di neutralità deve essere salvaguardato anche nelle ipotesi in cui l’IVA sia dovuta in relazione alle importazioni effettuate dagli operatori economici. Il diritto alla detrazione deve essere esercitato, al più tardi, “con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo” a quello in cui l’importatore, che risulta debitore d’imposta, abbia provveduto al pagamento della stessa, nonché delle relative sanzioni e interessi. Nell’ipotesi in cui sia passata in giudicato la sentenza relativa alla contestazione della pretesa dell’Amministrazione finanziaria, l’atto potrà ritenersi definitivo. Il soggetto passivo avrà, quindi, titolo a esercitare la detrazione della maggiore imposta accertata, non soltanto con riferimento alle somme pagate successivamente a tale data, ma anche con riguardo alle somme già versate, in base a un piano di rateazione, quando il giudizio era ancora pendente. Con riferimento all’individuazione della data di decorrenza dell’esercizio del diritto alla detrazione, occorre operare una distinzione in relazione al momento in cui gli importi sono stati versati. Il termine biennale previsto dall’art. 60 co. 7 del DPR 633/72 decorre:

  • dal passaggio in giudicato della sentenza, per quanto già precedentemente pagato;
  • ovvero dalla data in cui vengono corrisposti i singoli importi sulla base del piano di rateazione concesso, con riguardo alle somme versate “successivamente alla intervenuta definitività del giudizio”.