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L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’apposizione del visto di conformità al modello REDDITI SC e al modello CNM in caso trasferimento alla capogruppo del credito IRES maturato ante consolidato fiscale.

I contribuenti che utilizzano in compensazione c.d. “orizzontale” i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP, per importi superiori a 5.000,00 euro, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione (art. 35 co. 1 lett. a) del DLgs. 241/97).

Nell’ipotesi di cessione del credito alla società capogruppo in sede di consolidato fiscale dei crediti utilizzabili in compensazione ex art. 7 co. 1 lett. b) del DM 1.3.2018, nonché del-le eccedenze di imposta ricevute ai sensi dell’art. 43-ter del DPR 602/73, si precisa che:

  • il visto di conformità in argomento deve essere apposto nel modello REDDITI SC del soggetto “cedente”, per “certificare” i crediti di importo superiore a 5.000,00 euro maturati prima dell’esercizio dell’opzione e successivamente trasferiti al consoli-dato per il pagamento dell’IRES del gruppo;
  • il visto è necessario anche laddove il soggetto cedente sia la società capogruppo che presenta il modello CNM e anche nel caso in cui detti crediti abbiano la stessa “natura” (IRES) del debito che estinguono per effetto della compensazione (IRES del gruppo);
  • la società consolidante deve apporre il visto di conformità al modello CNM, qualora proceda a compensare i crediti ricevuti per un ammontare superiore a 5.000,00 euro.

Secondo quanto chiarito dalle risposte in commento, l’omessa apposizione del visto può essere sanata con la presentazione di una dichiarazione:

  • correttiva entro il termine di scadenza ordinario, senza applicazione di alcuna san-zione, neppure di natura formale;
  • integrativa ai sensi dell’art. 2 co. 8 del DPR 322/98, con applicazione della sanzione di cui all’art. 8 co. 1 del DLgs. 471/97 (sanzione amministrativa da 250,00 a 2.000,00 euro), eventualmente ridotta applicando l’istituto del ravvedimento operoso.

Qualora il credito sia stato utilizzato in compensazione “orizzontale” in misura superiore a 5.000,00 euro e la dichiarazione integrativa risulti presentata:

  • nei primi 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario, resta applicabile la sola sanzione di cui all’art. 8 del DLgs. 471/97;
  • successivamente al decorso del suddetto termine, si applica anche la sanzione del 30% di cui all’art. 13 del DLgs. 471/97, prevista nel caso di omesso versamento, eventualmente ridotta attraverso il ravvedimento operoso.