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Con la risposta a interpello 22.11.2018 n. 77, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, ai fini della territorialità IVA, rientra tra i servizi immobiliari (art. 7-quater del DPR 633/72), piuttosto che tra i servizi “generici” (art. 7-ter del DPR 633/72), la messa a disposizione di un luogo (parco con villa antica, foresteria ed altre strutture) destinato ad ospitare eventi quali congressi o convegni.

Ai sensi dell’art. 31-bis, par. 1, del Regolamento UE n. 282/2011, rientrano tra i servizi relativi a beni immobili, con rilevanza territoriale IVA nello Stato in cui l’immobile è situato, i servizi che presentano un “nesso sufficientemente diretto con tali beni”.

Nella fattispecie considerata, la messa a disposizione del luogo destinato ad ospitare eventi soddisfa il menzionato “nesso” rispetto al bene immobile.

Richiamando la lett. a) del citato art. 31-bis, par. 1, del Regolamento, infatti, un tale nesso si riscontra, in particolare, “allorquando il bene immobile rappresenta un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale ed indispensabile per la sua prestazione ovvero quando il servizio è erogato o destinato all’immobile”.

Trattandosi di una prestazione di servizi relativa ad un bene immobile, a norma dell’art. 7-quater co. 1 lett. a) del DPR 633/72 l’operazione ha rilevanza territoriale ai fini IVA nel luogo in cui è situato l’immobile stesso.

Se il bene immobile è ubicato in Italia, la prestazione è ivi rilevante ai fini dell’IVA ed è ininfluente la circostanza che il soggetto passivo committente del servizio sia stabilito ai fini IVA al di fuori del territorio dello Stato.

Soddisfano il requisito di accessorietà ex art. 12 del DPR 633/72 (e, dunque, l’IVA si applica con le medesime regole della prestazione principale) alcuni servizi aggiuntivi offerti dall’organizzatore dell’evento, quali il presidio all’ingresso, l’illuminazione e la climatizzazione dei locali.