Con la risposta a interpello 19.11.2018 n. 74, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione all’emersione di perdite derivanti dall’applicazione del regime del Patent box.
Il contributo economico del bene immateriale che risulta agevolabile consiste nella quota di reddito (o perdita) di impresa ascrivibile al bene o ai beni immateriali, incorporata nel reddito complessivo (o nella perdita complessiva) derivante dall’attività d’impresa, che il soggetto beneficiario non avrebbe realizzato in assenza del bene immateriale stesso. Pertanto, anche nell’ipotesi in cui l’attività dell’impresa nel suo complesso risulti in perdita, la disciplina del Patent box consente di estrapolare la quota di reddito agevolabile, determinando, quindi, l’ammontare del beneficio spettante.
Qualora la quota di reddito agevolabile ai fini del Patent box sia superiore all’utile civilistico, l’agevolazione determina l’azzeramento del reddito imponibile complessivo ed, eventualmente, la determinazione di una perdita fiscale.
Il risultato negativo emerso secondo quanto sopra esposto concorre alla formazione del reddito seguendo le ordinarie regole previste dall’art. 84 del TUIR per il riporto in avanti delle perdite pregresse.