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Secondo quanto chiarito dalla risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 17.9.2018 n. 11, si applica l’imposta di registro ordinaria all’atto con il quale un Comune compra da un soggetto privato un complesso immobiliare (terreni ed edifici in stato di abbandono) al fine di realizzarvi “un centro socio assistenziale per le fasce sociali più deboli”.

Infatti, secondo l’Agenzia, non può trovare applicazione l’agevolazione di cui al combinato disposto degli artt. 1 co. 88 della L. 205/2017 e 32 del DPR 601/73, che dispongono l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale per gli “atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in es-sere in esecuzione dei primi”.

La citata norma presuppone l’esistenza di un accordo o convenzione, da stipularsi tra privato ed ente pubblico. Nel caso esaminato, non esisteva un previo accordo o convenzione tra il Comune e il soggetto privato, non potendo ricondursi a tali categorie il mero consenso, inteso come incontro di volontà tra le parti contraenti, che dà luogo all’atto di trasferimento della proprietà.