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Nella ris. 19.9.2018 n. 66, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato il trattamento impositivo indiretto applicabile agli atti di espropriazione attuati dai concessionari delegati, ove i beni vengano acquisiti al Demanio statale.

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, agli atti di esproprio conclusi da con-cessionari delegati si applica il seguente regime agevolato, purché lo Stato risulti essere immediato e diretto acquirente dei beni espropriati:

  • esenzione dall’imposta di registro, a norma dell’art. 57 co. 8 del DPR 131/86;
  • esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, a norma degli artt. 1 co. 2 e 10 co. 3 del DLgs. 347/90;
  • esenzione fin dall’origine dall’imposta di bollo, a norma dell’art. 22 della Tabella B allegata al DPR 642/72;
  • esclusione delle tasse ipotecarie, ex art. 19 del DLgs. 347/90.

A norma dell’art. 57 co. 8 del TUIR, infatti, negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento, l’imposta di registro è dovuta solo dall’ente espropriante o dall’acquirente senza diritto di rivalsa, anche in deroga all’art. 8 della L. 27.7.78 n. 392, e, inoltre, “l’imposta non è dovuta se espropriante o acquirente è lo Stato”.

Il riferimento, alternativo, operato dalla disposizione citata, al soggetto “espropriante o acquirente”, consente di ricomprendere nell’ambito di applicazione dell’esenzione anche le procedure di esproprio in cui l’ente espropriante è un soggetto diverso dallo Stato (nel caso di specie si trattava del concessionario delegato), purché il trasferimento della proprietà dei beni espropriati avvenga direttamente e immediatamente a favore del Demanio dello Stato.

Similmente, non sono dovute le imposte ipotecaria e catastale a norma degli artt. 1 co. 2 e 10 co. 3 del DLgs. 347/90, che escludono l’applicazione delle imposte per formalità e volture eseguite nell’interesse dello Stato, né le tasse ipotecarie a norma dell’art. 19 del DLgs. 347/90.

Gli atti risultano, infine, esenti in modo assoluto da imposta di bollo ai sensi dell’art. 22 della Tabella B allegata al DPR 642/72.