Con la risposta a interpello 2.11.2018 n. 58, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al calcolo del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013.
Il co. 1-bis del citato art. 3 stabilisce che “il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 (…)”.
Tale disposizione, inserita dalla L. 232/2016 (legge di bilancio 2017), si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, quindi, in linea generale, dal 2017.
Ai fini del calcolo del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013, secondo l’Agenzia delle Entrate, la media storica deve essere calcolata tenendo conto di tutti i costi ammissibili sostenuti nei periodi di riferimento, ivi compresi quelli relativi alla ricerca commissionata da soggetti non residenti, anche se nel periodo in cui si intende accedere all’agevolazione l’impresa non sostiene costi di ricerca per commesse dall’estero.