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Con il principio di diritto 2.11.2018 n. 10, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento IVA delle cessioni di beni effettuate da un soggetto passivo stabilito in Italia verso un cessionario soggetto passivo UE nel caso in cui tali beni siano sottoposti a lavorazione presso un terzo soggetto stabilito in un altro Stato membro.

L’Agenzia delle Entrate richiama le indicazioni fornite con la C.M. 23.2.94 n. 13 (§ 16.4), in cui si rappresentava il caso di una cessione di beni realizzata secondo il seguente schema:

  • un operatore nazionale (IT) cede beni nei confronti di un soggetto passivo greco (EL);
  • IT consegna i beni, per conto di EL, a un soggetto portoghese (PT) per la lavorazione;
  • al termine della lavorazione, PT invia i beni in Grecia a EL.

In base al principio di diritto n. 10/2018, tale operazione costituisce una cessione intracomunitaria non imponibile IVA tra IT ed EL, ai sensi dell’art. 41 co. 1 lett. a) del DL 331/93.

L’operazione sopra descritta deve qualificarsi come cessione intracomunitaria ex art. 41 co. 1 lett. a) del DL 331/93, tra IT ed EL, anche nel caso in cui il cessionario EL possieda un identificativo IVA sia nel Paese di stabilimento che in quello in cui viene effettuata la lavorazione (nel caso descritto, il Portogallo).

Si osserva, infatti, che:

  • la destinazione finale dei beni è il Paese dove il cessionario è stabilito;
  • la proprietà dei beni viene trasferita dall’operatore italiano a quello greco nel Paese di destinazione dei beni.

Alla luce di tali elementi, la cessione intracomunitaria deve considerarsi effettuata nei confronti della partita IVA del cessionario rilasciata dal Paese di destinazione del bene (Grecia) e non, invece, nei confronti della partita IVA del cessionario rilasciata dal Paese della lavorazione (Portogallo).