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Le imprese che si sono avvalse della disciplina dei super-ammortamenti non sono tenute a ricalcolare l’imposta storica per il 2016, ai fini del versamento degli acconti Irpef ed Ires 2017.

Le imprese e i professionisti che, nel 2016, hanno beneficiato della disciplina dei super-ammortamenti, effettuando investimenti diretti all’acquisto di beni strumentali nuovi, non sono tenuti a rideterminare l’imposta storica per il 2016, ai fini del versamento degli acconti Irpef ed Ires relativi al 2017. È questo l’importante principio confermato dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero dello sviluppo economico con la circolare congiunta n.4/2017.

Il dubbio sorgeva dal mancato coordinamento tra la Legge di Stabilità 2016 e la Legge di Bilancio 2017. Entrambi i provvedimenti recano specifiche disposizioni in materia di rideterminazione degli acconti d’imposta da parte dei soggetti beneficiari dell’agevolazione.

La Legge di Stabilità 2016 aveva disposto che, nel calcolo degli acconti per il 2016, l’imposta storica da assumere quale base di riferimento dovesse essere rideterminata senza considerare l’effetto dei super-ammortamenti. La Legge di Bilancio 2017, invece, nel disporre la proroga dell’agevolazione ha stabilito che la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, debba essere compiuta considerando quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni contenute nei commi 8,9 e 10 della Legge 232/2016 (Legge di Stabilità 2016).

La Legge di Bilancio 2017, dunque, non impone, ai fini del calcolo degli acconti per l’anno 2017, alcun obbligo di ricalcolo dell’imposta storica del 2016. Tale obbligo, già in vigore nell’anno precedente, tornerà in vigore per gli acconti dovuti nel 2018, quando nel caso di adozione del metodo storico, l’imposta relativa al 2017, dovrà essere depurata degli effetti connessi alle nuove agevolazioni (super e iper-ammortamenti).

Si rammenta che, in ogni caso, resta salva sia per il 2017 che per il 2018, la possibilità di determinare l’acconto dovuto applicando il metodo previsionale, in base al quale l’agevolazione rileva sempre e comunque nel calcolo dell’imposta stimata.