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Il nuovo Codice doganale dell’Unione Europea prevede che le royalties vengano addizionate al valore doganale della merce al sussistere di anche uno solo dei requisiti previsti dall’articolo 136 del Regolamento di esecuzione.

L’esistenza di un legame tra licenziante e fornitore è causa sufficiente a determinare la tassabilità delle royalties. È previsto, in caso di importo dei diritti di licenza non determinabile, che l’importatore possa accedere alla nuova procedura di ruling doganale.

Al riguardo si è espressa la Corte di Giustizia UE, con la sentenza in causa C-173/15, precisando che i diritti di licenza integrano una condizione di vendita delle merci qualora, all’interno di un gruppo societario, il pagamento degli stessi venga effettuato a un’impresa collegata, tanto al venditore, quanto all’acquirente.

Con riferimento alle royalties, il Codice doganale dell’Unione, prevede che le stesse vengano addizionate al valore della merce quando:

  • non sono incluse nel prezzo pagato;
  • sono riferibili ai beni oggetto di valutazione;
  • l’acquirente è tenuto a pagarle, direttamente o indirettamente, come condizione di vendita.

Le maggiori complessità interpretative si riscontrano in merito all’ultimo punto e riguardano l’individuazione dei casi in cui il pagamento dei diritti di licenza rappresenta una condizione essenziale del contratto di compravendita tra il fornitore estero e l’importatore.

Al riguardo, nel modificare la precedente disciplina, il Regolamento di esecuzione definisce i casi in cui i corrispettivi e i diritti di licenza sono considerati pagati come “condizioni di vendita”; le ipotesi individuate sono le seguenti:

  • il venditore o una persona a esso collegata chiede all’acquirente di effettuare tale pagamento;
  • il pagamento da parte dell’acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighi contrattuali;
  • le merci non possono essere vendute all’acquirente o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante.

La principale novità è rappresentata dal fatto che tali condizioni non devono più sussistere congiuntamente ma è sufficiente che anche una di queste sia soddisfatta affinché le royalties debbano essere incluse nel valore doganale dei beni importati.

Nel valutare la sussistenza di un eventuale legame tra il licenziante e il fornitore del bene, il caso più ricorrente può essere descritto attraverso la definizione di uno scenario con tre soggetti e due rapporti negoziali: uno di vendita internazionale dei beni tra il licenziatario e l’impresa fornitrice dei beni e il contratto di licenza tra il titolare del marchio e il licenziatario. In tale caso, tanto più il titolare della licenza e il fornitore risultano legati tra loro, tanto più la royalty può essere considerata una condizione imprescindibile per la fornitura del bene. In caso di soggetti indipendenti vanno invece attentamente valutati i contratti di licenza al fine di individuare un eventuale potere di orientamento del licenziante nei confronti del fornitore.

In presenza, quindi, di una delle condizioni previste dalla normativa europea, sussiste in capo all’importatore l’obbligo di quantificare i diritti di licenza all’atto dello sdoganamento anche qualora questi vengano versati in percentuale sulle successive vendite nette. In tale caso, gli importatori possono ricorrere, alternativamente, alla dichiarazione semplificata o al ruling doganale.

Attraverso la prima, l’operatore economico può omettere alcune indicazione solitamente obbligatorie mentre, attraverso il ruling, gli importatori possono chiedere l’autorizzazione a forfettizzare l’importo dei diritti di licenza da dichiarare.