tel. 049.8763120 - fax. 049.8752942 segreteria@zagarese.net

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246/2017, relativamente all’art. 88, comma 4 del TUIR, ribadisce il divieto di interpretazione estensiva su disposizioni fiscali di favore per le società.

Con tale sentenza la Corte ha ritenuto infondata la questione di legittimità dell’art. 88, comma 4 del TUIR, per cui non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società dai propri soci, laddove la norma non contempla anche società appartenenti al medesimo gruppo che non siano però socie della beneficiaria dei versamenti.

Il citato articolo prevede infatti la possibilità di escludere dalla tassazione tali versamenti rivolti alla società dai propri soci, escludendo quindi le società appartenenti al medesimo gruppo, ma non socie di quella destinataria del versamento.

La Consulta ha ribadito che non si possono rendere interpretazioni estensive di disposizioni fiscali di favore e determinare un’ingiustificata asimmetria fiscale. I versamenti a fondo perduto o in conto capitale effettuati dai soci hanno infatti la funzione di dotare la società di mezzi patrimoniali integrativi e sono assistiti da una causa simile a quella del capitale di rischio propria dei conferimenti. Di conseguenza, all’aumento del patrimonio netto della società, si contrappongono simmetricamente per il socio l’aumento del costo di partecipazione, corrispondente al costo dei conferimenti, e la non deducibilità dal reddito dell’importo versato ex artt. 96, comma 6 e 101, comma 7 del TUIR.

Lo stesso non può essere esteso nel caso del versamento a favore di società consorelle, in quanto non realizza finalità equiparabili a quelle proprie del conferimento del socio. Inoltre, all’irrilevanza sotto il profilo reddituale della ricevente, non corrisponderebbe più l’indeducibilità delle somme dal reddito della società erogante, con la conseguenza che l’ampliamento dell’esenzione fiscale rischierebbe di generare un “salto d’imposta”; anche per tale motivo, pertanto, è da considerare esclusa ogni interpretazione estensiva della norma.