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Dal 1° luglio sono state ampliate le prestazioni di servizi che devono essere fatturate tramite l’applicazione dello split payment e la platea di soggetti ai quali applicarlo.

A pochi anni dalla sua prima introduzione, lo split payment, originariamente previsto dalla Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) mediante l’inserimento dell’art. 17-ter del D.P.R. N. 633/1972, amplia il novero delle prestazioni da fatturare tramite l’applicazione della scissione dei pagamenti e i soggetti nei confronti dei quali va applicata. Trattasi nello specifico, oltre alle Pubbliche amministrazioni, già precedentemente previste, delle società quotate nonché quelle controllate dagli enti pubblici.

Dal 1° luglio, i nuovi soggetti ai quali è stato esteso lo split payment risultano essere i seguenti:

a) tutte le Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/2009 ovvero gli enti ed i soggetti inseriti nel conto economico consolidato pubblicato annualmente dall’ISTAT in un apposito elenco entro il 30 settembre;

b) le società controllate direttamente ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 e 2 del Codice civile (controllo di diritto e di fatto), dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

c) le società controllate direttamente, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 del Codice civile (controllo di diritto), dalle Regioni, Province, città metropolitane, comuni e unioni di comuni;

d) le società controllate, direttamente e indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 del Codice civile (controllo di diritto), dalle società di cui alle predette lett. b) e c);

e) le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

È previsto che i cessionari o i committenti, su richiesta dei cedenti o dei prestatori, rilascino un documento che attesti la loro riconducibilità tra i soggetti ai quali si applica lo split payment. In ogni caso, è consultabile sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze l’elenco aggiornato dei soggetti coinvolti.

Il D.L. 50/2017 è inoltre intervenuto con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione del meccanismo. Nello specifico, dal 1° luglio, risulta definitivamente abrogato il comma 2 dell’articolo 17-ter della Legge IVA il quale prevedeva l’esclusione dallo split payment dei compensi per prestazioni di servizi già assoggettati a ritenuta alla fonte (a titolo d’imposta o a titolo d’acconto).

Risultano pertanto attualmente comprese nel meccanismo di scissione dei pagamenti anche le prestazioni rese dai professionisti mentre restano esclusi gli acquisti per i quali l’ente (o la società) è “debitore d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto”. È il caso delle operazioni soggette al meccanismo di reverse charge in cui risulta debitore il cessionario e non colui che cede il bene o presta il servizio.