Le piccole e medie imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate da alcuni degli obblighi previsti dall’applicazione dei nuovi principi contabili nazionali.
Le piccole e medie imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata (e, a maggior ragione le micro imprese) non sono tenute ad applicare alcune delle nuove regole introdotte dai nuovi principi contabili nazionali per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria.
Esse infatti possono non applicare il criterio del costo ammortizzato e della attualizzazione dei crediti e dei debiti, non solo alle poste sorte fino al 2015, anno di riferimento per l’applicazione della disciplina transitoria per tutte le società, ma anche a quelle generate nel 2016.
Di conseguenza, i crediti continueranno ad essere iscritti in bilancio al valore nominale per poi essere eventualmente svalutati per il minor valore di realizzo, e i debiti saranno valutati al valore nominale anche se con durata superiore ai dodici mesi.
Le imprese che non applicano il criterio del costo ammortizzato evitano anche di includere nel calcolo degli interessi da attualizzare, i costi di transazione che sorgono generalmente all’accensione di un mutuo, come ad esempio i costi legati a perizie ed imposta sostitutiva.
Gli oneri sostenuti fino al 2015 si iscriveranno nelle immobilizzazioni immateriali e saranno ammortizzati per la durata del finanziamento. Dal 2016, tali costi nei bilanci abbreviati, vanno rilevati nei risconti attivi, mentre nel conto economico, come in precedenza, sono rilevati a quote costanti per tutta la durata del finanziamento nella voce “interessi passivi” anziché nelle quote di ammortamento.
Le imprese tenute a redigere il bilancio in forma abbreviata sono inoltre esonerate dal predisporre il rendiconto finanziario, che da quest’anno costituisce un documento autonomo del bilancio separato dalla nota integrativa, che dovrà essere revisionato dagli organi di controllo ed approvato dai soci.
Le imprese che predispongono il bilancio in forma ordinaria possono infine evitare di applicare le nuove regole previste dagli OIC, qualora il metodo di valutazione generi differenze irrilevanti. Si tratta in particolare dei crediti e dei debiti con scadenza contrattuale inferiore ai dodici mesi, ma vi potrebbero essere anche fattispecie di esonero per crediti a medio lungo termine, che andranno valutate caso per caso.
Nessuna semplificazione invece per le regole retroattive concernenti lo storno delle residue spese di pubblicità e di ricerca capitalizzate fino al 2015 e la riclassificazione delle partite straordinarie in altre voci del conto economico.