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LEGGE DI BILANCIO 2017 – Le novità

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 la Legge n. 232 del 11 dicembre 2016, c.d. “Legge di Bilancio 2017” (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”), in vigore dall’1.1.2017.
Il testo legislativo, contiene una serie di interessanti disposizioni, di seguito riepilogate.

SOMMARIO
1. Agevolazioni sugli immobili (commi 2 e 3)
2. Credito d’imposta strutture ricettive (commi 4 – 7)
3. Super e iper-ammortamento (commi 8 – 13)
4. Credito di imposta per ricerca e sviluppo (commi 15 e16)
5. Contribuenti in contabilità semplificata: regime di cassa (commi 17 -23)
6. Gruppo Iva (commi 24 -31)
7. Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore (comma 36)
8. Deducibilità dei canoni di noleggio a lungo termine (comma 37)
9. Pagamento cumulativo della tassa automobilistica (comma 38 e 39)
10. Canone Rai (comma 40)
11. Proroga del blocco aumenti aliquote 2017 (commi 42 e 43)
12. Abolizione IRPEF per IAP e coltivatori diretti (comma 44)
13. Agevolazioni territori montani (comma 47)
14. Riduzione dell’accisa sulla birra (comma 48)
15. Addizionale IRES e deducibilità interessi passivi (comma 49)
16. Investmenti in start-up e PMI innovative (commi 65 – 69)
17. Perdite fiscali di imprese neocostituite partecipate da società quotate (commi 76-80)
18. Nuovi residenti (commi  152-159)
19. Detassazione dei premi di produttività (comma 160)
20. Premi versati contro il rischio di non autosufficienza (comma 161)
21. Redditi esclusi dalla base imponibile: interpretazione autentica (comma 162)
22. No tax area pensionati (comma 210)
23. Vittime del dovere e familiari superstiti (comma 211)
24. Erogazioni liberali a favore degli istituti tecnici superiori (comma 294)
25. Lotteria associata all’emissione di scontrini (commi 537-544)
26. L’imposta sul reddito d’impresa – IRI (commi 547-553)
27. L’aiuto alla crescita economica – ACE (commi 549-553)
28. Rideterminazione del valore  di acquisto terreni e partecipazioni (commi 554 e 555)
29. Rivalutazione beni d’impresa (commi 556-564)
30. Cessione agevolata di beni ai soci (commi 565-566)
31. Disciplina IVA  sulle variazioni dell’imponibile o dell’imposta (comma 567)
32. Detrazione IRPEF scuole paritarie e materne (commi 616-619)
33. Eliminazione aumenti IVA ed accise per l’anno 2017 (commi 631 e 632)


1. Agevolazioni sugli immobili (commi 2 e 3)

Ancora una chance per fruire dei bonus edilizi. La Legge di bilancio 2017 stabilisce la proroga al 31 dicembre 2017 dell’agevolazione fiscale consistente nel detrarre dall’imposta lorda il 65% delle spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Per gli interventi della medesima natura, relativi a parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari del condominio, l’agevolazione vigente (detrazione del 65% delle relative spese) è invece prorogata per cinque anni, fino al 31 dicembre 2021 per permettere agli amministratori di condominio di programmare questi grandi interventi nel modo migliore.
In relazione agli interventi di riqualificazione riguardanti parti comuni condominiali, la detrazione potrà salire al:

  • 70% se l’intervento interessa l’involucro edilizio con un incidenza superiore al 25% dell’incidenza disperdente lorda dell’edificio medesimo;
  • 75% se l’intervento è destinato a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva.

È prorogato di un anno, fino al 31 dicembre 2017, anche il termine, per:

  • usufruire della detrazione del 50% per gli interventi di recupero edilizio;
  • beneficiare del bonus mobili sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio a condizione che essi siano  iniziati a partire dal 1° gennaio 2016 (nuovo requisito introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 con la modifica del comma 2, dell’art. 16 del DL. 63/2013).

Con riferimento agli interventi antisismici eseguiti su qualsiasi tipologia di immobile, sia commerciale che abitativo, localizzati in zone ad alto rischio sismico, per le relative spese è riconosciuta una detrazione pari al 50%, ripartita in quote costanti in cinque anni, nell’anno di sostenimento dei costi ed in quelli successivi.
L’articolo 1, del provvedimento in questione, al comma 3, ricorda espressamente che per le nuove detrazioni previste per l’adozione di misure antisismiche “non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici”.

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2. Credito d’imposta strutture ricettive (commi 4 – 7)
Il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive, turistico alberghiere è prorogato a tutto il 2018. Tale beneficio fiscale consiste nella possibilità di detrarre, ai fini imposte sul reddito, una quota pari al 65% delle spese sostenute con le seguenti finalità: ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica ed energetica, acquisto mobili.
La novità riguarda l’estensione dell’agevolazione in esame anche alle strutture che svolgono attività agrituristica.

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3. Super e iper-ammortamento (commi 8 – 13)
La nuova Legge di Bilancio 2017, conferma l’agevolazione fiscale introdotta l’anno precedente consistente nel super-ammortamento, vale a dire nella maggiorazione del 40% del costo di acquisizione di beni immateriali strumentali, inclusi nell’allegato B al disegno di legge, vale a dire software, sistemi, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0. Rimangono esclusi dal perimetro dell’agevolazione i veicoli e gli altri mezzi di trasporto che siano ad uso promiscuo o non siano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.
La Finanziaria 2017 introduce anche la disciplina degli iperammortamenti, ovvero la maggiorazione del 150% del costo di acquisizione dei beni ad alto contenuto tecnologico compresi nell’allegato A alla Legge 232/2016. Si tratta dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave “Industria 4.0”, quali:

  • beni strumentali nuovi il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito da opportuni sensori e azionamento;
  •  i sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
  • i dispositivi per l’integrazione uomo – macchina;
  • i dispositivi per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

Le agevolazioni menzionate sono fruibili sugli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, oppure entro il 30 giugno 2018, qualora nel 2017 l’ordine sia stato accettato dal fornitore e sia stato effettuato il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Per poter fruire degli iper-ammortamenti si ricorda che l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi del DPR 445/2000, ovvero per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore ai 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un perito iscritto all’albo, attestante che i beni possiedono tutte le caratteristiche tecniche tali da essere inclusi negli elenchi dei beni agevolabili (di cui agli allegati A e B) e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

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4. Credito di imposta per ricerca e sviluppo (commi 15 e16)
La Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 interviene apportando modifiche alla disciplina sul credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo, in particolare sono previste le seguenti variazioni:

  • proroga di un anno, dal 2019 al 2020, del periodo di sostenimento dei costi ammessi a fruire del credito d’imposta;
  • aumento dal 25% al 50% dell’aliquota del credito d’imposta applicabile, a prescindere dalla tipologia di spesa effettuata;
  • incremento da 5 a 20 milioni del limite massimo annuale del credito usufruibile per ciascun beneficiario.

Viene inoltre ampliato l’ambito applicativo dell’agevolazione, sia per quanto concerne le spese relative al personale impiegato nell’attività di Ricerca e Sviluppo (eliminazione del requisito della specializzazione ad oggi previsto dal comma 6, dell’art. 3 del D.L. n. 145/2013), che per quanto riguarda l’ambito soggettivo di implementazione della disposizione (possono fruire dell’agevolazione anche le imprese residenti o le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996).

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5. Contribuenti in contabilità semplificata: regime di cassa (commi 17 -23)
A decorrere dal 1° gennaio 2017, le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata dovranno determinare il reddito sulla base del principio di cassa, in luogo del precedente principio di competenza.
Le imprese minori che applicano il regime di contabilità semplificata dovranno determinare il reddito imponibile come differenza tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi percepiti nel periodo di imposta, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività di impresa

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6. Gruppo Iva (commi 24 -31)
Una delle principali novità della Legge di Bilancio 2017 consiste nell’introduzione nella disciplina Iva del c.d. Gruppo Iva.
Tale previsione, che avrà effetto dal 1° gennaio 2018, permetterà ai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo, di esercitare l’opzione per la “liquidazione” di gruppo dell’imposta. Tale regime opzionale consente alla società controllante di effettuare globalmente i versamenti dell’IVA eventualmente dovuta, tenendo conto degli importi dovuti dalla stessa controllante e dalle società da questa controllate, al netto delle eccedenze detraibili.
La novità rispetto al passato (articoli dal 70-bis al 70-duodecies del D.P.R. 633/1972) consiste nel riconoscimento del “Gruppo Iva” come un unico soggetto passivo d’imposta che presenterà un’unica dichiarazione per l’intero gruppo, con la conseguenza che:

  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi compiute tra partecipanti del gruppo “non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi”;
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi compiute da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate dal gruppo IVA;
  • le operazioni rilevanti ai fini IVA compiute nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA;
  • gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono, rispettivamente, a carico e a favore del gruppo IVA.

Altre modifiche alla disciplina relativa al Gruppo Iva riguardano:

  • la Tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 642, con l’aggiunta dell’articolo 6-bis, in base al quale l’imposta di bollo non è dovuta in relazione alle fatture e agli altri documenti di addebito relativi a operazioni che intervengono tra soggetti partecipanti al medesimo gruppo;  l’esenzione è limitata alle operazioni che, se rese nei confronti di terzi estranei al gruppo, sarebbero imponibili a fini IVA, nonché alle cessioni all’esportazione e alle cessioni intracomunitarie.
  • l’imposta di registro.

Con riferimento all’ultimo punto, i cambiamenti hanno riguardato:

  • le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti ad un Gruppo IVA, redatte nella forma della scrittura privata non autenticata, le quali sono soggette a registrazione solo in caso d’uso;
  • le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti ad un Gruppo IVA (ove soggette all’obbligo di registrazione) da considerare “soggette ad IVA” e, pertanto, scontano l’imposta di registro fissa pari ad euro 200,00.

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7. Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore (comma 36)
La Legge di Bilancio interviene anche sulla ritenuta sui corrispettivi versati dal condominio all’appaltatore. L’aliquota della ritenuta è pari al 4%. In particolare, le nuove norme stabiliscono che il condominio agisce come sostituto d’imposta effettuando il versamento della ritenuta entro il 16 del mese successivo, qualora l’ammontare del corrispettivo da pagare all’appaltatore sia almeno pari ad euro 500. Se tale limite non viene raggiunto, il versamento della ritenuta dovrà essere effettuato entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno.
Al comma 2 ter, della Legge di Bilancio 2017, è inoltre stabilito l’obbligo di effettuare il pagamento per prestazioni relative a contratti di appalto resi al condominio, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati o tramite altre modalità che consentano all’amministrazione finanziaria di effettuare i relativi controlli.

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8. Deducibilità dei canoni di noleggio a lungo termine (comma 37)
Con la modifica all’articolo 164, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi è aumentato da euro 3.615,20 ad euro 5.164,57 il limite annuo della deducibilità fiscale dei costi di locazione e di noleggio per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.

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9. Pagamento cumulativo della tassa automobilistica (comma 38 e 39)
Viene estesa anche alle aziende con flotte e camion di cui siano proprietarie, usufruttuarie, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatrici in leasing, la possibilità di pagamento cumulativo della tassa automobilistica.

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10. Canone Rai (comma 40)
Per l’anno 2017 rimane confermato l’addebito in bolletta per l’energia elettrica del canone Rai. La novità è rappresentata dalla riduzione dell’ammontare del tributo da 100 a 90 euro.

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11. Proroga del blocco aumenti aliquote 2017 (commi 42 e 43)
È prorogato di un ulteriore anno il blocco degli aumenti, introdotto dalla Legge di Stabilità 2016, alle aliquote relative ai tributi regionali e comunali. Dal blocco dell’aumento delle aliquote è tuttavia esclusa la tassa sui rifiuti urbani (TARI).
Viene inoltre confermata la possibilità per i comuni di adottare con delibera del consiglio comunale la maggiorazione dell’aliquota TASI, fino allo 0,8 per mille, per gli immobili non esenti (tra cui le abitazioni principali).

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12. Abolizione IRPEF per IAP e coltivatori diretti (comma 44)
Per i tre periodi d’imposta consecutivi 2017, 2018, 2019, è stabilito che i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati, dai coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

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13. Agevolazioni territori montani (comma 47)
Sono ripristinate le agevolazioni relative ai territori montani, in relazione ai trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici situati nei territori montani, allo scopo di arrotondare la proprietà contadina, che consentono il pagamento dell’imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa, con esenzione dalle imposte catastali.

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14. Riduzione dell’accisa sulla birra (comma 48)
Ridotta di 2 centesimi l’accisa sulla birra che passa da 3,04 a 3,02 euro per ettolitro e grado-plato, a partire dal 1° gennaio 2017.

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15. Addizionale IRES e deducibilità interessi passivi (comma 49)
Il comma 49, della Legge di Bilancio 2017, esclude le società di gestione dei fondi comuni d’investimento dall’applicazione dell’addizionale Ires del 3,5%, introdotta per gli enti creditizi e finanziari dalla Legge di Stabilità 2016.
La stessa norma, inoltre, ha ripristinato per le società di gestione dei fondi comuni d’investimento, ai fini delle imposte sul reddito, la deducibilità degli interessi passivi in misura pari al 96% del loro ammontare

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16. Investimenti in startup e PMI innovative (commi 65 – 69)
La Legge di Bilancio 2017 stabilizza e rafforza, a partire dal 1° gennaio 2017, le agevolazioni fiscali previste in favore di quei soggetti che investono in startup e PMI innovative.
I benefici fiscali, subordinati all’acquisizione di specifica autorizzazione dalla Commissione Europea su richiesta presentata dal Ministero dello Sviluppo Economico, consistono nella possibilità per i soggetti IRPEF di detrarre dall’imposta il 30% (in precedenza 19%) dei conferimenti effettuati in una o più start-up innovative. Viene inoltre innalzato il limite massimo di importo su cui applicare la detrazione portandolo da euro 500.000 a euro 1.000.000.
Per i soggetti IRES è prevista la facoltà di dedurre, ai fini dell’imposta sul reddito, il 30% dei conferimenti rilevanti effettuati in una o più startup innovative fino ad un importo massimo per ciascun periodo d’imposta pari a 1.800.000 euro.
Con riferimento agli investimenti in startup innovative è prolungato da due a tre anni il periodo di mantenimento dell’investimento nella società per aver diritto ai benefici sopra riportati.
Relativamente agli investimenti in PMI innovative è eliminato il requisito consistente nell’operatività inferiore a sette anni della PMI allo scopo di accedere al regime fiscale di favore in precedenza menzionato.
Le startup innovative sono infine esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria relativi all’atto di costituzione, qualora si tratti di atto pubblico o di atto sottoscritto con le modalità previste dal codice di Amministrazione digitale.

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17. Perdite fiscali imprese neocostituite partecipate da società quotate (commi 76 – 80)
Per stimolare e incentivare gli investimenti in start-up da parte di società quotate, i commi da 76 e 80 della Finanziaria 2017, introducono la possibilità per le società quotate o per le società partecipate controllate dalle stesse, di acquisire ed utilizzare, al ricorrere di specifiche condizioni, le perdite fiscali prodotte nei primi tre esercizi di attività di nuove aziende, in cui le prime detengono partecipazioni non inferiori al 20% degli utili e dei diritti di voto in assemblea.

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18. Nuovi residenti (commi 152 – 159)
Viene introdotto un regime speciale per le persone fisiche che trasferiscano la propria residenza fiscale in Italia. Tali soggetti possono optare, in presenza di determinate condizioni, per l’assoggettamento ad imposta sostitutiva dei redditi prodotti all’estero.
L’imposta calcolata in maniera forfettaria, nella misura di 100.000 euro, a prescindere dall’importo dei redditi percepiti, si applica per ciascun periodo d’imposta in cui è valida l’opzione.
Le nuove disposizioni si applicano con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2017.

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19. Detassazione dei premi di produttività (comma 160)
Prorogata di un ulteriore anno la tassazione agevolata dei premi di risultato con l’obiettivo di incentivare la produttività del lavoro e la competitività delle imprese.
La Finanziaria 2017 apporta le seguenti modifiche alla disciplina fino ad oggi in vigore:

  • incremento da 2.000 a 3.000 euro del limite di importo complessivo dei premi di risultato, assoggettati all’imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, e da 2.500 a 4.000 euro per le imprese che, con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva di secondo livello, coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro;
  • l’ampliamento della platea dei beneficiari mediante l’incremento da 50.000 a 80.000 euro del limite di reddito da lavoro dipendente, riferito al periodo d’imposta 2016, da non oltrepassare per usufruire dell’aliquota d’imposta sostitutiva;
  • l’esclusione da tassazione dei contributi alle forme pensionistiche complementari, di quelli relativi all’assistenza sanitaria e del valore delle azioni, versati per scelta del lavoratore in sostituzione totale o parziale delle somme agevolabili con imposta sostitutiva in questione, anche se eccedenti i limiti indicati per ciascuna forma di contribuzione o di valore offerta delle azioni.
  • l’esclusione da imposta sostitutiva delle somme definite secondo il valore normale di specifici beni, anche quando i medesimi siano utilizzati per scelta del lavoratore in sostituzione totale o parziale delle somme agevolabili. Il lavoratore potrà quindi decidere di assoggettare ad imposta sostitutiva anche beni classificabili come benefit aziendali in luogo dell’applicazione della medesima imposta sui premi di produttività.

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20. Premi versati contro il rischio di non autosufficienza (comma 161)
La Legge di Bilancio 2017 prevede anche l’esclusione dalla base imponibile dei redditi da lavoro dipendente, dei contributi e dei premi versati dal datore di lavoro a favore dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza nell’esecuzione degli atti della vita quotidiana o il rischio di gravi patologie.

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21. Redditi esclusi dalla base imponibile: interpretazione autentica (comma 162)
La Legge di Bilancio 2017 fornisce inoltre una interpretazione autentica delle disposizioni contenute all’articolo 51, comma 2, lettera f) del Testo Unico delle Imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/1986), vale a dire l’esclusione dalla base imponibile IRPEF dell’utilizzo di opere e di servizi messi a disposizione dall’imprenditore, ed utilizzabili dalla generalità dei dipendenti per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione ed assistenza.  Tali disposizioni devono essere interpretate “nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale”.

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22. No Tax Area pensionati (comma 210)
La Legge di Bilancio 2017 estende a tutti i titolari di reddito da pensione le detrazioni IRPEF previste in favore dei pensionati con almeno 75 anni di età. Tali benefici fiscali consistono in una detrazione IRPEF lorda pari a:

  • 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
  • 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
  • 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro”

È infine innalzata da 7.750 a 8.000 euro la no tax area, vale a dire l’area del reddito complessivo al di sotto della quale i pensionati non saranno soggetti ad Irpef.

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23. Vittime del dovere e famigliari superstiti (comma 211)
La Legge di Bilancio 2017 riconosce, a partire dal 1° gennaio 2017, l’esenzione da IRPEF dei trattamenti pensionistici riservati alle vittime del dovere e ai loro famigliari superstiti.

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24. Erogazioni liberali in favore degli istituti tecnici superiori (comma 294)
Ampliamento della detraibilità al 19% ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e della deducibilità, ai fini dell’imposta sul reddito delle società (IRES), delle erogazioni liberali volte all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica ed all’ampliamento dell’offerta formativa effettuate in favore degli istituti tecnici superiori.

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25. Lotteria associata all’emissione di scontrini (commi 537 – 544)
A partire dal 1° gennaio 2018, i contribuenti persone fisiche residenti nel territorio nazionale che acquistano beni o servizi (non relativi all’esercizio di attività d’impresa, arte o professione) da esercenti che hanno esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi, avranno la possibilità di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

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26. L’imposta sul reddito d’impresa – IRI (commi 547 – 553)
La legge di stabilità 2017 ha introdotto, per gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, la nuova imposta sul reddito d’impresa (IRI); la base di calcolo di tale nuova imposta è data dagli utili trattenuti presso l’impresa. In pratica, il reddito d’impresa conseguito dai soggetti di cui sopra non partecipa alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e andrà assoggettato a tassazione separata a titolo di IRI, applicando un’aliquota, a decorrere dal 1° gennaio 2017, pari al 24%.
Le perdite maturate nei periodi d’imposta in cui vengono applicate le disposizioni relative all’IRI, possono essere portate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi in misura integrale, nel limite dell’importo che trova capienza negli stessi.
Nel momento in cui gli utili conseguiti o precedentemente reinvestiti e assoggettati ad IRI vengano prelevati dall’imprenditore o distribuiti dalla società di persone, troverà applicazione la tassazione ordinaria.
Per poter applicare l’IRI, l’imprenditore o la società di persone deve effettuare l’opzione in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi. L’opzione ha durata di cinque periodi di imposta e può essere rinnovata.
L’esercizio dell’opzione per l’applicazione dell’IRI esclude l’applicazione del regime di imputazione del reddito per trasparenza di cui all’articolo 5 del TUIR. (D.P.R. n. 917/1986).

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27. L’aiuto alla crescita economica – ACE (commi 549 – 553)
La legge di bilancio 2017 ha sostanzialmente equiparato le regole di determinazione dell’agevolazione ACE per gli imprenditori individuali e per le società di persone in contabilità ordinaria a quelle previste per le società di capitali. La modifica, operativa già con riguardo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, prevede che la determinazione della base ACE dei soggetti IRPEF dovrà avvenire sommando algebricamente le seguenti due componenti:

  • la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 ed il patrimonio netto al 31 dicembre 2010;
  • una componente che dovrà tener conto degli incrementi (conferimenti e versamenti effettuati dai socie e accantonamento di utili a riserva) e dei decrementi (distribuzione di riserve ai soci).

L’aliquota da utilizzare per calcolare il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, ai fini ACE, sarà pari al 2,3% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017; dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 l’aliquota aumenterà al 2,7%. Non sono state apportate modifiche alle aliquote riguardanti il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016.

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28. Rideterminazione del valore di acquisto di terreni e partecipazioni (commi 554 – 555)
La legge di stabilità 2017 riapre i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola; tale opportunità prevede, come di consueto, l’assolvimento di un’imposta sostitutiva calcolata sui valori di acquisto rivalutati, che sarà pari all’8%.
L’agevolazione in questione può essere fruita da:

  • persone fisiche, in riferimento alle operazioni estranee all’esercizio di attività d’impresa;
  • società semplici, nonché società e associazioni ad esse equiparate, ad esempio, associazioni professionali o società di fatto che non abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciali;
  • enti non commerciali, limitatamente ai beni che non rientrano nell’esercizio dell’impresa;
  • soggetti non residenti, senza stabile organizzazione in Italia;
  • società di capitali i cui beni siano stati oggetto di misure cautelari e che all’esito del giudizio ne abbiano riacquistato la piena titolarità.

Sono invece esclusi dal provvedimento agevolativo:

  • i soggetti che esercitano attività d’impresa e le società commerciali;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche quali lo Stato, le Regioni, i Comuni;
  • i fondi pensione, gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato di gestione, nonché  i fondi di investimento mobiliare.

Il versamento dell’unica rata o della prima rata dell’imposta (in caso di versamento dell’imposta in tre rate annuali di pari importo) deve essere effettuata entro il 30 giugno 2017, a pena di decadenza dalla rivalutazione.
Per effettuare la rivalutazione dei terreni e dei fabbricati è richiesta che il nuovo valore del terreno ovvero della partecipazione sia attestato da una perizia redatta da un professionista abilitato ed asseverata presso il Tribunale, il Giudice di Pace oppure presso un notaio.
In particolare, per ciò che riguarda i terreni la perizia potrà essere rilasciata da:

  • professionisti iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari, periti industriali edili;
  • periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del Testo Unico di cui al Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

Per la determinazione del valore delle partecipazioni la perizia dovrà, invece, essere rilasciata da:

  • professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti, ragionieri, e periti commerciali, nonché revisori legali dei conti;
  • periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del Testo Unico di cui al Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

Il versamento dell’unica rata o della prima rata dell’imposta (in caso di versamento dell’imposta in tre rate annuali di pari importo) deve essere effettuata entro il 30 giugno 2017.

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29. Rivalutazione beni d’impresa (commi 556-564)
Viene offerta la possibilità, alle società che non applicato i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio, di rivalutare i beni d’impresa, strumentali e non, incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento. Sono inclusi i beni alla cui produzione o al cui scambio è destinata l’attività d’impresa.
Possono essere rivalutati solamente i beni che risultano iscritti nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e che siano ancora presenti nel bilancio successivo sul quale la rivalutazione è eseguita.
I maggiori valori attribuiti ai beni vengono riconosciuti fiscalmente a partire dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata effettuata, previo versamento di un’imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili; a tale regola fanno eccezione i beni immobili, per i quali il riconoscimento fiscale decorre dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° dicembre 2018.
Con il versamento di un’imposta sostitutiva del 10%, le società possono affrancare il saldo di rivalutazione che deriva dall’iscrizione dei maggiori.
Le imposte sostitutive vanno versate in un’unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è effettuata.

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30. Cessione agevolata di beni ai soci (commi 565 – 566)
La legge di stabilità 2017 proroga le disposizioni sull’estromissione dei beni aziendali, stabilendo che le stesse si applichino anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni effettuate dopo il 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017.
I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2017 (prima rata) ed entro il 16 giugno 2018 (seconda rata).

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31. Disciplina IVA sulle variazioni dell’imponibile o dell’imposta (comma 567)
Dal disposto normativo dell’articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972 sono state eliminate le modifiche introdotte dalla legge di Stabilità 2016, con riguardo all’individuazione del momento in cui il fornitore, che non ha incassato il proprio credito dal cliente in crisi finanziaria, possa emettere la nota di variazione, in modo tale da recuperare l’importo dell’Iva indicata in fattura. Le novità introdotte con la L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) avrebbero dovuto consentire, per il cedente o prestatore di un’operazione soggetta ad IVA, l’emissione della nota di variazione in diminuzione al momento di apertura del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione straordinaria o della liquidazione coatta amministrativa.
L’ambito oggettivo di tali disposizioni comprendeva le fatture emesse nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali, di soggetti che hanno stipulato accordi per la ristrutturazione del debito oppure hanno concordato un piano di risanamento o di riequilibrio in base alle specifiche discipline vigenti.
Dal lato pratico, la nota di credito Iva potrà essere emessa, in caso di mancato pagamento collegato a procedure concorsuali, solamente nel momento in cui dette procedure si siano concluse infruttuosamente.

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32. Detrazione IRPEF scuole paritarie materne (commi 616 – 619)
La legge di Stabilità 2017 ha modificato la lettera e-bis) dell’articolo 15 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), che riguarda la detrazione dall’imposta lorda del 19% delle spese sostenute per la frequenza delle scuole del sistema nazionale di istruzione, per un importo annuo non superiore ad euro 400 per alunno o studente. Il nuovo disposto normativo aumenta la misura dell’importo massimo da prendere in considerazione ai fini del calcolo della detrazione. I nuovi limiti sono i seguenti:

  • euro 564 per l’anno 2016;
  • euro 717 per l’anno 2017;
  • euro 786 per l’anno 2018;
  • euro 800 a partire dall’anno 2019.

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33. Nessun aumento dell’IVA e delle accise per l’anno 2017 (commi 631 – 632)
E’ stato differito al 1° gennaio 2018 l’incremento di tre punti percentuali dell’aliquota IVA del 10%.
L’incremento dell’aliquota IVA del 22% è stato rimodulato secondo i seguenti step:

  • aumento di tre punti percentuali a partire dal 1° gennaio 2018;
  • aumento di ulteriori 0,9 punti percentuali dal 1° gennaio 2019.

E’ stata abrogata la disposizione che prevedeva, per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, l’aumento delle accise sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio utilizzato come carburante.

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