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La Ctp di Pesaro, con la sentenza n. 302/4/2017, stabilisce che l’imposta di registro si applica solo sulla parte di finanziamento erogato dai soci ed utilizzato per ripianare le perdite.

Con la sentenza n. 302/4/2017, depositata il 10 marzo 2017, la Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro si esprime sul caso originatosi da una delibera assembleare con cui tre soci di una Srl deliberavano la copertura delle perdite per circa 111 mila euro attraverso il ricorso alla voce “soci c/finanziamenti” iscritta in bilancio per 833 mila euro. Tale delibera veniva in seguito registrata in via telematica dal notaio con il pagamento di una tassa fissa in autoliquidazione. Successivamente, con avviso di liquidazione notificato alla società e ai soci, l’ufficio applicava l’imposta di registro proporzionale del 3% sull’importo di 833 mila euro. In seguito, società e soci impugnavano l’atto, contestandone l’illegittimità e chiedendo, l’applicazione dell’imposta proporzionale solo sulla parte di finanziamento utilizzata per ripianare le perdite, pari a 111 mila euro.

I giudici pesaresi pronunciandosi sulla portata della disposizione contenuta nell’articolo 22 del Dpr 131/1986, intitolato “enunciazione di atti non registrati” davano ragione al contribuente sostenendo che:

  • soltanto la parte di finanziamento stanziata dai soci ed effettivamente utilizzata per coprire la relativa perdita societaria deve essere soggetta ad imposta di registro;
  • non sconta l’imposta sopra citata, invece, la parte di finanziamento menzionata nell’atto e diretta alla ricostituzione del capitale sociale attraverso rinuncia dei crediti da parte dei soci stessi, dato che l’atto di finanziamento cessa di produrre i suoi effetti in ragione della remissione del debito.

Nel caso di specie, l’atto registrato, anche se fa riferimento al finanziamento totale di 833 mila euro, di fatto enuncia soltanto la parte dello stesso utilizzata per ripianare le perdite (circa 111 mila euro), di conseguenza l’imposta di registro per i giudici di Pesaro va applicata solo su quest’ultimo importo.