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Il patto parasociale stipulato all’interno di un contratto di cessione di quote ha natura di contratto a favore di terzo ai sensi dell’art. 1411, Codice Civile, ovvero a favore della società.

Il patto parasociale a favore della società opera generalmente quando alcuni o tutti i soci si impegnano a compiere prestazioni a favore della società. Si tratta di patti attraverso i quali i soci si accordano per erogare finanziamenti o per avere un determinato comportamento vantaggioso nei confronti della società, ad esempio procurandole contratti, trasferendole specifici beni o vincolandosi a non esercitare attività concorrenti. In virtù dell’incidenza favorevole di tali patti, ad essi è stata riconosciuta la natura di contratto a favore di terzo dalla stessa Corte di Cassazione con sentenza n. 9846/2014, ai sensi dell’art. 1411, Codice Civile.

Il riferimento all’istituto in questione è fondamentale perché sopperisce alla principale carenza applicativa del patto parasociale, ovvero la sua efficacia meramente obbligatoria. In tal caso l’adempimento delle prestazioni previste può essere richiesto sia dai soci stipulanti, sia direttamente dalla società terza beneficiaria, anche nell’ipotesi in cui i primi abbiano ceduto a terzi la propria partecipazione sociale, in quanto la validità del patto non è legata alla permanenza della qualità di soci degli stipulanti.

Il caso deciso dal Tribunale di Roma, il 21 febbraio 2017, ha riguardato il patto concluso nell’ambito di una cessione di quote che prevedeva l’obbligo del cedente di effettuare determinate prestazioni a vantaggio della società. Allo stesso modo il Tribunale di Milano, l’8 giugno 2017, ha collocato il patto parasociale, presente all’interno di un contratto di cessione di quote, che impegnava le parti a tenere indenne e sollevata la società dall’eventuale esposizione a debiti non pregressi tra i contratti a favore di terzo ai sensi dell’art. 1411, Codice Civile. Come tali, i contratti risultavano attivabili dalla stessa società e a prescindere dalla qualifica di soci dei soggetti stipulanti e dall’oggetto della prestazione in questione. L’assenza di ogni profilo organizzativo e patrimoniale in senso stretto, rende il patto incompatibile con la caratteristica della “parasocialità”, restando del tutto corretto collocarlo nella previsione dell’art. 1411, Codice Civile.