La Cassazione, con la sentenza n. 13875, stabilisce che la riduzione dei quorum deliberativi assembleari non determina per i soci dissenzienti la possibilità di esercitare il diritto di recesso.
Con la sentenza n. 13875 del 1° giugno 2017, la Cassazione afferma che non sussiste il diritto di recesso, per i soci dissenzienti, nel caso di deliberazione dell’assemblea straordinaria di Spa che riduca i quorum deliberativi contenuti nello statuto sociale, nel rispetto comunque dei limiti di Legge.
Il caso nasce dall’interpretazione del disposto della lettera g) dell’articolo 2437 del Codice civile, che prevede per i soci assenti o dissenzienti l’esercizio del diritto di recesso nell’ipotesi di deliberazioni aventi ad oggetto “modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione”.
Secondo la Cassazione, per “diritti di partecipazione” la Legge intende i soli diritti economici riconosciuti al socio dalla titolarità delle azioni, vale a dire il “diritto alla partecipazione agli utili”. Aspetto quest’ultimo che non viene coinvolto dalla deliberazione assembleare che ha ad oggetto la modifica dei quorum deliberativi dell’assemblea dei soci.
Nessun dubbio, invece, sull’interpretazione dell’espressione “diritti di voto”, la quale trova spiegazione nel disposto dell’articolo 2351 del Codice civile in base al quale “ogni azione attribuisce un diritto di voto”.
Più complessa l’interpretazione di cosa alluda il legislatore quando sancisce il diritto di recesso in caso di “modificazione” dei diritti di voto.
Per la Cassazione, tale situazione si viene a creare qualora i diritti di voto vengono variamente limitati. Ad esempio, se le azioni prive del voto vengono dotate di tale diritto; se nell’ipotesi di azioni con voto esprimibile solo su determinati argomenti, viene cambiato l’ambito delle materie nelle quali le azioni attribuiscono il diritto di voto; se in caso di azioni munite di diritto di voto al ricorrere di determinate condizioni, sia variato il novero delle stesse; se viene introdotta una soglia percentuale di possesso azionario oltrepassata la quale le azioni perdono il diritto di voto o se esistendo nello statuto sociale la previsione di una tale soglia, la stessa viene modificata; se a determinate azioni è riconosciuto un voto plurimo; se vengono introdotti strumenti finanziari partecipativi dotati del voto in assemblea.
Per la Cassazione, quindi, nell’ipotesi di cambiamenti del quorum deliberativo assembleare, “i diritti di voto nel loro assetto statutario non sono modificati affatto, né direttamente né indirettamente, ma permangono immutati: ciò che eventualmente si modifica è il “peso” del voto, che può aumentare o diminuire, in maniera più o meno rilevante a seconda dei casi. Ma il diritto al voto commisurato alle azioni rimane tutt’affatto immutato”: di conseguenza la deliberazione che riduce i quorum non legittima dunque il recesso del socio assente o dissenziente.