Con l’entrata in vigore del D.lgs. 139/2015 in materia di bilanci e la successiva emanazione dell’OIC 24, cambiano le regole di contabilizzazione dell’ammortamento dell’avviamento.
Le modifiche introdotte dal D.lgs. 139/2015, di recepimento della Direttiva Europea 2013/34/UE hanno profondamente cambiato le modalità di rilevazione contabili di alcune poste di bilancio. Tali modifiche hanno interessato anche le immobilizzazione immateriali, all’interno delle quali è ricompreso anche l’avviamento.
L’avviamento può essere generato internamente o acquisito a titolo oneroso nell’ambito di operazioni di acquisto d’azienda, conferimento, fusione, scissione. Soltanto nel secondo caso, però, l’avviamento potrà essere iscritto in bilancio nei limiti del costo sostenuto per l’acquisto, previo consenso del collegio sindacale se esistente.
Con l’applicazione del nuovo D.Lgs. 139/2015, in materia di bilanci, cambia il modo in cui è effettuato l’ammortamento. In precedenza, infatti, la normativa fiscale prevedeva l’ammortamento in cinque anni, con possibilità di effettuarlo anche su un periodo più lungo, purché lo stesso non superasse la vita utile dell’avviamento stesso e a fronte di un’idonea motivazione da riportare in nota integrativa. La “vecchia” normativa, quindi, individuava il limite temporale di ammortamento in cinque anni e in subordine, richiamava la vita utile dell’ammortamento che non poteva superare in ogni caso i vent’anni.
Con le modifiche apportate dal Decreto sopra citato, l’ammortamento dell’avviamento deve invece essere effettuato in primis sulla base della vita utile, e solo qualora la stessa non sia stimabile, l’ammortamento deve essere effettuato in un periodo non superiore ai dieci anni. In ogni caso sarà necessario fornire in nota integrativa la spiegazione del periodo di ammortamento adottato.
Relativamente al periodo di applicazione delle nuove regole in materia di redazione dei bilanci nazionali, si ricorda che l’OIC 29 stabilisce la loro implementazione retroattivamente, vale a dire anche per eventi ed operazioni avvenute in esercizi precedenti a quello in cui interviene il cambiamento, come se il nuovo principio fosse stato sempre applicato.
Tuttavia, per la prima applicazione delle disposizione sull’ammortamento è stata contemplata la possibilità per la società di optare, dandone adeguata comunicazione in nota integrativa, per l’implementazione solo prospettica delle nuove regole, contenute nell’OIC 24, vale a dire applicando le nuove disposizioni ad eventi e operazioni che si verificano dopo la data in cui interviene il cambiamento del principio contabile.
Nessun cambiamento, invece, dal punto di vista fiscale, dato che l’avviamento rimane deducibile in misura non superiore a un diciottesimo del costo, ai sensi dell’articolo 103, comma 3 del Tuir.
Pertanto in presenza di un ammortamento basato sulla vita utile, si verrà a creare un doppio binario civilistico e fiscale, con variazioni in aumento in dichiarazione, qualora la vita utile di tale posta attiva sia inferiore ai 18 anni. Infine, si ricorda che in occasione di operazioni fiscalmente neutre quali conferimenti d’azienda, fusioni e scissioni, l’avviamento iscritto, fiscalmente indeducibile, potrà essere affrancato con differenti modalità assolvendo l’imposta sostitutiva.