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Nella sua versione definitiva, il DL 50/2017 stabilisce le aliquote del coefficiente di remunerazione, rispettivamente all’1,6% per il 2017 e al 1,5% dal 2018.

La disciplina dell’ACE, oggetto di numerose modifiche negli ultimi mesi, trova la sua versione definitiva con l’approvazione del Ddl. di conversione del DL 50/2017.

La versione finale del testo del decreto legge riprende solo parzialmente l’originario testo e modifica negativamente le aliquote del coefficiente di remunerazione previste per gli anni 2017 e 2018.

Nello specifico, viene eliminata la disposizione che prevedeva, a partire dall’anno 2017, di considerare nel calcolo del beneficio solo le movimentazioni dell’anno e dei quattro precedenti.

Di conseguenza, le movimentazioni da prendere in considerazione rimangono quelle rilevate dal 2011 in poi senza alcuna limitazione.

In compensazione all’esclusione del limite quinquennale, è stata però prevista una ulteriore diminuzione dei coefficienti di remunerazione inizialmente pari al 2,3% per il 2017 e al 2,7% per il 2018.

I coefficienti definitivi risultano pertanto l’1,6% per l’anno 2017 e l’1,5% per l’anno 2018.

Non si modifica invece il coefficiente previsto per l’anno 2016 (4,75%) che, pur rimanendo tale, non era da considerarsi ai fini del calcolo dell’acconto Ires che andava effettuato “considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1”. In buona sostanza, mentre per la definizione del primo acconto si è dovuto calcolare un Ires “virtuale” con un coefficiente ACE del 1,6% da utilizzare come base di calcolo ai fine dell’acconto stesso, rimane tuttora da verificare se le modalità di calcolo del secondo acconto, in scadenza il 30 novembre, subiranno o meno ulteriori modifiche.