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Il metodo previsionale e il metodo analitico permettono di escludere l’Iva esigibile del mese o del trimestre precedente ai fini del versamento dell’acconto.

Il DM 27 giugno 2017, ripreso dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27/E del 7 novembre 2017, impone ai soggetti passivi d’imposta che utilizzano il metodo “storico” di determinazione dell’acconto di considerare anche l’imposta divenuta esigibile nel mese di novembre o nel terzo trimestre del 2017.

Chi esegue il versamento diretto dell’Iva secondo l’art. 5 co 1 del DM 23 gennaio 2015, deve effettuare un ulteriore versamento in sede di acconto rispetto a quello che sarebbe dovuto in base al debito dell’ultimo periodo del 2016, al fine di tener conto dell’imposta in scissione dei pagamenti divenuta esigibile con riferimento al periodo sopra citato. Anche le pubbliche amministrazioni e i soggetti identificati ai fini Iva ai sensi dell’art. 5, comma 1 del DM 23 gennaio 2015, i quali operano con il metodo della liquidazione dell’imposta, devono aggiungere alla base di calcolo dell’acconto di dicembre, la quota divenuta esigibile nell’ultimo periodo dell’anno.

Il riferimento all’imposta esigibile potrebbe penalizzare gli operatori obbligandoli a considerare integralmente l’imposta a debito senza tener conto del corrispondente credito per l’Iva detraibile.

Per evitare tale effetto, i soggetti interessati possono ricorrere al metodo del calcolo dell’acconto su base previsionale o, in alternativa, alla liquidazione straordinaria alla data del 20 dicembre.

In questi casi, ai fini del versamento dell’acconto rileva il solo saldo a debito stimato con riguardo all’ultimo periodo dell’anno (metodo previsionale) oppure quello effettivo determinato in base alle risultanze alla data della liquidazione straordinaria (metodo analitico). Dunque, in ogni caso, solo l’eventuale eccedenza a debito che risulti dopo aver operato la detrazione dell’imposta, ivi compresa quella relativa agli acquisti per cui opera lo split payment.

La circolare dell’Agenzia sottolinea infine che, ai fini dell’adempimento in questione, occorre tener conto dell’imposta versata all’Erario nell’ambito dello specifico regime, potendosi intendere che rilevi solo il tributo effettivamente rimasto a carico degli operatori, in quanto non assorbito dalla corrispondente detrazione.