Con la pubblicazione del Decreto del Ministro delle Finanze del 9 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.195 del 22 agosto, è stata aggiornata la lista dei paesi cosiddetti “white list”
Con il decreto del 9 agosto 2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 agosto, viene ridisegnata la geografia dei Paesi “white list”, ovvero degli Stati e territori con i quali è attuabile lo scambio di informazioni, ai sensi delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.
Tale provvedimento ha due effetti immediati. Il primo consiste nell’allargamento del novero dei Paesi ai cui residenti sarà permesso di investire in obbligazioni pubbliche e private senza essere soggetti all’imposta sostitutiva sugli interessi, prevista dal decreto 239/1996. Il secondo effetto comporta l’ampliamento del mercato dei capitali per i soggetti pubblici e privati, non limitato alle sole obbligazioni, ma relativo anche ad altre forme di finanziamento: ciò grazie ai rinvii a questa lista presenti nell’ordinamento tributario. Rimandi inseriti negli anni per esentare i residenti in queste giurisdizioni dalle ritenute sui redditi di capitale.
Questi investitori, inoltre, non saranno soggetti a ritenuta né sui proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi comuni o Sicav di diritto italiano, né su operazioni di prestito titoli o di pronti contro termine.
Va considerato, poi, l’aumento delle possibilità di finanziamento a medio lungo termine, previste dal comma 5-bis del Dpr 600/1973, per le imprese italiane qualora pervengano da investitori istituzione esteri (per esempio i fondi di credito). Forse è proprio questo l’effetto che potrà rivestire maggiore importanza in una fase di credit crunch come l’attuale. Il provvedimento, permette, infatti a banche, assicurazioni, fondi di investimento esteri come quelli di Svizzera, San Marino, Federazione Russa, Libano, Liechtenstein, Hong Kong e Isole Vergini Britanniche di poter essere considerati per questi investimenti Paesi “White”.
Il ministero, però, si è riservato un diritto di controllo sull’effettività degli accordi di scambio di informazioni con tutti i Paesi appartenenti alla nuova lista. Infatti, in caso di reiterate violazioni dell’obbligo di cooperazione amministrativa tra Autorità competenti, qualora non risulti assicurata nella prassi operativa l’adeguatezza dello scambio di informazioni, l’Italia potrà cancellarli dalla lista.
Si riporta qui di seguito la lista aggiornata dei paesi “white list”, dopo le modifiche apportate Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 9 agosto 2016.