La Commissione Tributaria regionale di Milano, con la sentenza 764/67/16, ha precisato che per la detrazione Iva non rilevano le erogazioni alle controllate e l’acquisto di partecipazioni.
L’agenzia delle Entrate, nel caso di specie notificava ad una società avente funzione di capogruppo nei confronti delle società controllate, alcuni avvisi di accertamento ai fini Iva. Con gli atti impositivi veniva contestato l’omesso versamento del pro rata di indetraibilità, ex articolo 19-bis, Dpr 633/72, in presenza di operazioni esenti.
L’articolo 19, comma 5, del Dpr 633/72, prevede una regola specifica per i contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione che quelle che danno vita ad operazioni esenti: il diritto alla detrazione Iva spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale indicata all’art. 19-bis.
Nel corso dell’anno la detrazione è provvisoriamente operata con l’applicazione della percentuale dell’anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell’anno. I soggetti che iniziano l’attività operano invece la detrazione in base ad una percentuale determinata presuntivamente, salvo sempre conguaglio.
La contribuente che produce e commercializza farine alimentari, presentava ricorso in Commissione tributaria regionale di Milano sostenendo che le erogazioni di prestiti alle controllate e le compravendite di partecipazioni non costituiscono attività proprie all’impresa, ma mere funzioni accessorie. La Commissione con la sentenza 764/67/16, attribuiva la ragione alla società, sostenendo che l’erogazione di prestiti alle controllate e la compravendita di compartecipazioni dovevano qualificarsi entrambe come mere funzioni complementari all’attività propria dell’azienda, svolte solo in via accessoria. Come tali, dunque, tali attività collaterali dovevano considerarsi ininfluenti ai fini del conteggio del pro rata di indeducibilità dell’imposta sul valore aggiunto.