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La Corte di Cassazione, con la sentenza 17757/2016, ribadisce che l’omissione dichiarativa non impedisce la deduzione del credito Iva, principio applicabile anche alle imposte dirette.

L’omissione della dichiarazione annuale non può impedire il riporto in avanti della perdite d’impresa effettivamente prodotte, analogamente a quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza 17757/2016 per il credito Iva.

La Cassazione, con la sentenza in questione, ha affermato che l’eccedenza dell’Iva deve essere sempre riconosciuta, se sono stati rispettati tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, anche se non è stata presentata la dichiarazione annuale Iva relativa all’anno di maturazione del credito.

Le stesse Sezioni Unite, inoltre, hanno sancito nella sentenza n. 13378/2016, che il contribuente “in sede contenziosa può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione incidenti sull’obbligazione tributaria” e l’amministrazione finanziaria “non può pretendere la restituzione di somme per ragioni di pura forma senza addurre rilievi sulla loro effettiva spettanza”.

La Cassazione ha, pertanto, ritenuto che le questioni relative all’omessa presentazione della dichiarazione sono strettamente connesse a quella dell’emendabilità della stessa dichiarazione, perché “si tratta in sostanza di porre rimedio a errori e/o omissioni del contribuente, in presenza di situazioni legali e veritiere”.

Queste affermazioni si possono estendere a tutti i tributi, dato che discendono dai principi costituzionali e da quelli dello Statuto del contribuente.

Per quanto concerne la possibilità di riportare in avanti le perdite d’impresa effettivamente prodotte, ma che non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi a causa della sua omissione (o presentazione oltre i 90 giorni), nell’articolo 84 del Tuir non è fatto alcun riferimento alla evidenziazione delle stesse in dichiarazione.

Di contro, nell’articolo 9, comma 2, del Dm 9 giugno 2004 è stabilito che, in caso di opzione per il regime di consolidato fiscale, possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo globale dei periodi d’imposta successivi le perdite risultanti dalla dichiarazione dei redditi presentata dalla consolidante.

Di tale avviso è anche l’Agenzia, la quale afferma tramite la risoluzione 168/E del 2007, che resta precluso il rinvio nei successivi periodi d’imposta della perdita risultante dalle operazioni di consolidamento.

Tale orientamento va tuttavia superato, come affermato in numerose sentenze di merito che si sono espresse a favore della riportabilità in avanti delle perdite anche in caso di omessa presentazione del modello (sentenza 1675/2/2016 della Ctr Emilia Romagna, sentenza 19/14/2015 della Ctr Lombardia e sentenze 165/2/2012 e 168/2/2013 della Ctp Mantova).