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Il Dlgs. 127/2015 introduce, a partire dal 1 gennaio 2017, il nuovo regime opzionale della trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi, prevedendo una serie di agevolazioni fiscali.

Il D.lgs. 5.8.2015 n.127, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed in vigore dal 2015, ha introdotto il nuovo regime facoltativo che consente alla generalità dei soggetti passivi IVA di optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute, comprese le relative variazioni sulla base dell’articolo 1, comma 3 del DLgs 127/2015.

Tale articolo stabilisce che l’opzione deve essere esercitata entro il termine del 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si intende iniziare a trasmettere i dati delle fatture, esclusivamente in modalità telematica, mediante l’apposita funzionalità presente sul sito web dell’Agenzia delle Entrate e previa comunicazione con le credenziali dei servizi telematici da parte del soggetto IVA interessato o da un suo incaricato.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre stabilito, con il provvedimento 182070/2016, che il soggetto passivo che aderisce all’opzione sarà tenuto a trasmettere periodicamente in via telematica i dati:

  • delle fatture emesse;
  • delle fatture ricevute e registrate, ai sensi dell’articolo 25 del DPR 633/1972, comprese le bollette doganali;
  • delle note di variazione emesse e ricevute, ai sensi dell’articolo 26 del DPR 633/1972.

Nella sezione relativa alle fatture attive devono essere riportati anche i dati delle autofatture emesse con riferimento alle ipotesi di autoconsumo e di cessioni gratuite di beni senza rivalsa dell’IVA.

Vanno invece riportati nella sezione relativa alle fatture ricevute e registrate le autofatture emesse dal cessionario/committente nei casi in cui lo stesso:

  • non abbia ricevuto le fatture di acquisto o, pur avendole ricevute, abbia riscontrato irregolarità nelle stesse;
  • abbia effettuato importazioni di servizi.

L’invio dei dati delle fatture deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (quindi, per i primi tre trimestri, rispettivamente, entro il 31 maggio, il 31 agosto e il 30 novembre).

Per i dati delle fatture relative all’ultimo trimestre, la trasmissione deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo.

Il regime di trasmissione dei telematica dei dati delle fatture e dei corrispettivi sarà operativo a partire dal 1° gennaio 2017, e consente di fruire di una serie di agevolazioni, vale a dire:

  • la possibilità di ottenere il rimborso IVA, di cui all’articolo 30 del DPR 633/1972 in via prioritaria, vale a dire entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale;
  • la riduzione dei termini dell’accertamento da cinque a tre anni, sia in materia di IVA (articolo 57, comma 1 del DPR 600/1973), sia in materia di imposte dirette (articolo 43, comma 1 del DPR 600/1973), purché, oltre alla trasmissione dei dati dei corrispettivi e/o delle fatture, sia garantita anche la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati.