Il 26 settembre 2016 Berna ha depositato lo strumento di ratifica presso l’Ocse dell’accordo sulla cooperazione amministrativa fra Stati.
La Confederazione elvetica ha depositato, il 26 settembre 2016, lo strumento di ratifica presso l’Ocse della Convenzione sull’assistenza amministrativa in materia fiscale. Un passo decisivo in avanti verso la trasparenza della Svizzera, che insieme ad altri 104 Paesi ha aderito a questo modello di convenzione multilaterale predisposto dall’Ocse.
La Svizzera ha proceduto alla sottoscrizione del testo della convenzione il 15 ottobre 2013, provvedendo solo nel corso del 2016 sia alla ratifica interna, sia al deposito presso l’Ocse. Con tale tempistica l’entrata in vigore della convenzione è prevista per il 1° gennaio 2017.
All’accordo internazionale partecipano moltissimi Paesi europei, tra cui l’Italia, il Ragno Unito, il Lussemburgo, l’Austria, ma anche la Repubblica Popolare Cinese, il Canada, il Brasile, l’Argentina, il Messico, l’India, l’Arabia Saudita (solo per citare i Paesi più grandi), nonché ex paradisi ormai collaborativi come San Marino e il Liechstein, le Isole Vergini Britanniche e le Isole Bermuda, le Isole Cayman; mentre gli Stati Uniti, pur avendo sottoscritto il Protocollo nel 2010, non hanno ancora proceduto al deposito della loro ratifica.
L’oggetto della convenzione riguarda l’assistenza amministrativa in materia fiscale attraverso tre strumenti principali: lo scambio di informazioni (a richiesta, di gruppo o automatico) anche attraverso verifiche fiscali simultanee e all’estero; l’ausilio al recupero del credito fiscale all’estero anche mediante provvedimenti conservativi a garanzia della riscossione e, da ultimo, una disciplina uniforme della notifica degli atti di accertamento di riscossione e dei documenti.
Relativamente allo scambio di informazioni è utile chiarire che la convenzione va a integrare quanto già contenuto nelle convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione (Dtc), ovvero negli accordi specifici sullo scambio di informazioni (Tiea) e nell’ambito dell’Unione Europea dalla direttiva 2011/16 sullo scambio di informazioni tra i Paesi membri.
Nella convenzione viene altresì ribadita (articolo 21, comma 4) la totale abolizione del segreto bancario, finanziario, fiduciario e di mandatari in genere. Anche lo strumento della verifica fiscale simultanea e all’estero risulta un’assoluta novità estesa ad un accordo multilaterale (ad oggi era riservata solo in alcuni accordi bilaterali o a livello comunitario) e potrebbe rivelarsi estremamente efficace in indagini finanziarie complesse su attività detenute in più Stati.
Infine, altra parte rilevante della convenzione è dedicata alla riscossione dei crediti fiscali; su questo fronte, in particolare, è prevista l’equiparazione tra i crediti fiscali dello Stato richiedente e di quello ricevente. Si richiede che vi sia un titolo idoneo alla riscossione, se però lo Stato richiedente agisce contro un soggetto non residente il titolo di credito non deve essere più contestato.